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11 aprile 2019
L’Agenzia delle Entrate in numerosi casi ha contestato la detassazione ambientale poichè la ritiene non cumulabile con il conto energia. Giuridicamente può farlo? La risposta è NO. L’Agenzia delle Entrate non è organo competente in materia, per sua stessa ammissione ufficiale. La valutazione sulla cumulabilità spetta solo ai Giudici e al limite in subordine al MiSE - Ministero dello Sviluppo Economico (come vedremo meglio in realtà lo stesso MiSE dice che non spetta al Ministero la...
21 aprile 2017
Il caso tratta di due impianti fotovoltaici con tariffa incentivante DM 06/08/2010 (III conto energia). La Commissione in ogni caso osserva “Nessuna specifica previsione era contenuta in detta norma (art. 6, commi 13-19 della legge 388 del 2000) circa la cumulabilità di tale agevolazione fiscale con altre misure agevolative e, tra queste, gli incentivi concernenti il cd. “conto energia”, la disciplina dei quali appartiene al Ministero dell’economia. Con riferimento agli impianti...
14 aprile 2017
In questo caso l’Ufficio contestava che la l'emenda non è consentita "per delle agevolazioni, come la detassazione ambientale, non indicate nell'originaria dichiarazione in base ad una volontaria scelta discrezionale del contribuente...”. Per il Collegio, “... muovendo dalla duplice premessa della natura della dichiarazione fiscale quale mera esternazione di scienza e dell’autonomia logico-giuridica tra accertamento amministrativo ed accertamento giurisdizionale, la giurisprudenza di...
28 ottobre 2016
Come noto, la detassazione ambientale è stata abrogata con decorrenza 26/06/2012 dall’art. 23 comma 7 del D.L. 83/2012 , “fatti salvi i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto legge” . Quindi, poiché l'abrogazione non è retroattiva, se i lavori di realizzazione dell'investimento sono iniziati prima dell’abrogazione della Tremonti ambientale, rientrano tra i procedimenti avviati in data anteriore e non ancora definiti alla data del 26 giugno...
26 novembre 2015
Si tratta di un contenzioso sulla Tremonti ambientale per un impianto di selezione di materiale proveniente da spazzamento stradale e di una pala gommata, in cui l’Agenzia asseriva che l’azienda avrebbe dovuto tener conto, nel quantificare il costo dell’investimento ambientale, anche dei vantaggi economici conseguenti al conferimento, sul mercato, degli inerti provenienti dallo spazzamento stradale. I giudici della C.T.R. ribadiscono e fanno propria la sentenza della C.T.P. Bergamo sul...