Una società di scopo nell'annualità 2011 non si era avvalsa della detassazione ambientale e ha quindi presentato in data 14 settembre 2015 dichiarazione integrativa di sintesi per l'anno 2013 secondo la procedura Circolare Agenzia delle Entrate 31/E del 2013, inserendo le perdite riferite all'anno 2011 non inserite nella dichiarazione di quell'annualità, giustificando tale condotta con il fatto che vi fosse una obiettiva incertezza interpretativa sulla Tremonti Ambientale.
L'Agenzia delle Entrate di Milano, liquidando la dichiarazione integrativa, ha operato la ripresa a tassazione delle perdite indicate nella dichiarazione stessa, dal momento che nelle dichiarazioni precedenti non era mai stata esposta alcuna perdita, emettendo cartella di pagamento ex art. 36 bis DPR 600/1973. L'Ufficio non aveva contestato un errato riporto di perdite, ma che non fosse possibile adottare lo strumento della circolare 31/E/2013 per andare a rettificare con dichiarazione integrativa di sintesi i risultati del 2011.
La società proponeva ricorso.
La CTP Milano con sentenza del settembre 2018, ha respinto il ricorso, ritenendo che la società non era legittimata ad indicare nella dichiarazione per l'anno 2013 perdite non indicate nella dichiarazione dell'anno 2011, anno di imposta a cui le perdite si riferiscono. Viceversa, la società era facoltizzata al ricorso allo strumento dell'istanza di rimborso.
La società appellava quindi la sentenza di primo grado, denunciando che i Giudici di primo grado non avevano considerato il principio della generale ed illimitata emendabilità della dichiarazione: la Sentenza Cass. SS.UU. n. 13378/2016 non solo ha superato la distinzione tra i termini di cui al comma 8 ed il comma 8 bis, dell'art. 2 D.P.R. 322/1998 ma ha riconosciuto un più generale principio della generale ed illimitata emendabilità della dichiarazione dei redditi.
Per i giudici della CTR "... Ad oggi, come è noto, si è formata consolidata giurisprudenza (CTR Lombardia 2019) secondo cui l'appellante avrebbe potuto alternativamente e a propria discrezione recuperare l'agevolazione fiscale Tremonti ambiente non tempestivamente fruita a causa di rilevanti incertezze nell'applicazione della norma note da tempo anche alla stessa Amministrazione Finanziaria, attraverso la presentazione di dichiarazione integrativa di sintesi secondo la procedura espressa dalla Circolare n. 31/E/2013 ovvero attraverso istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/1973. Il risultato sarebbe stato comunque lo stesso (CTR Toscana del 2019), anche se in realtà con la procedura espressa dalla Circolare 31/E/2013 il contribuente rinuncia agli interessi invece spettanti nel caso di istanza di rimborso a tutto beneficio dell'erario. Inoltre il contribuente ha seguito un comportamento suggerito dalla stessa Amministrazione Finanziaria in più occasioni (CTIIGD Bolzano del 2019). Risulta inoltre pacificamente applicabile il principio di diritto sancito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite secondo cui il contribuente, indipendentemente dalla presentazione o meno di dichiarazione o di istanza di rimborso, può sempre e comunque emendare la propria dichiarazione in sede contenziosa".
Scrivi commento