In tale giudizio, la controversia traeva origine da una cartella di pagamento conseguente il controllo automatizzato che non aveva tenuto conto della dichiarazione integrativa a favore del contribuente relativa all'anno 2010, presentata in data 15 luglio 2013, disconoscendo così la perdita per tale esercizio utilizzata in compensazione nel 2012.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, contestava la configurabilità, nel caso di specie, di “dichiarazione di scienza” sull'assunto che, riguardando la rettifica una richiesta di agevolazione (la c.d. Tremonti Ambiente), si fosse in presenza di “espressione di originaria di volontà del contribuente”, in quanto tale non emendabile.
La CTP Cuneo aveva accolto il ricorso.
L’Amministrazione Finanziaria aveva tuttavia impugnato la sentenza e - oltre a ribadire, ampliandole, le argomentazioni sviluppate nel precedente grado - eccepiva il vizio di ultrapetizione per avere i giudici di primo grado supplito con proprie considerazioni alla carenza di prova circa i dubbi sull'applicabilità delle norme agevolative, meramente affermate dalla società contribuente.
Nel giudizio di appello, la CTR Piemonte dava preliminarmente atto che la medesima sezione, seppur con Collegio in composizione parzialmente diversa, si era già espressa sulla stessa materia e per il medesimo contribuente aderendo alla tesi dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, melius re perpensa, riteneva di rivedere il proprio orientamento anche alla luce delle pronunce nel frattempo espresse dalla Corte di Cassazione. In particolare, i giudici torinesi hanno richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (n. 13378/2016) che ha condiviso l'orientamento espresso dalla quinta sezione, laddove ha riconosciuto la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal Fisco allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull'obbligazione tributaria. La ricostruzione dei rapporti intercorrenti tra la dichiarazione integrativa, la richiesta di rimborso ed il contenzioso giudiziario eventualmente insorto in conseguenza di errori o omissioni nella dichiarazione fiscale risolvono i dubbi circa l'oggetto ed i limiti della dichiarazione integrativa.
La CTR Piemonte ricorda quindi che "occorre distinguere il diverso piano sul quale operano le norme in materia di accertamento e riscossione, cui si applicano o termini previsti dall'articolo 2, comma 8 e 8-bis, del dpr n. 322/1998 rispetto a quelle che governano il processo tributario". Precisano quindi i giudici che la Suprema Corte (sentenza n. 9849/2018) ha ribadito la possibilità per il contribuente di opporsi sempre in sede contenziosa alla pretesa tributaria, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria. Applicando tali principi al caso trattato, il collegio rilevava che oggetto del contendere era l'accertamento circa la legittimità della pretesa impositiva, quand'anche fondata sui dati forniti dal contribuente. L'enunciato orientamento è stato quindi ritenuto esaustivo ai fini della decisione e l’appello dell’Agenzia delle Entrate rigettato.
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