L’Agenzia delle Entrate in numerosi casi ha contestato la detassazione ambientale poichè la ritiene non cumulabile con il conto energia.
Giuridicamente può farlo? La risposta è NO. L’Agenzia delle Entrate non è organo competente in materia, per sua stessa ammissione ufficiale.
La valutazione sulla cumulabilità spetta solo ai Giudici e al limite in subordine al MiSE - Ministero dello Sviluppo Economico (come vedremo meglio in realtà lo stesso MiSE dice che non spetta al Ministero la valutazione della cumulabilità), per cui non si comprende come l’Agenzia delle Entrate si attribuisca un illegittimo potere di verifica che non trova riscontro in nessuna norma/mandato.
È granitica in tal senso la Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 58/E del 20/07/2016, in cui la Direzione Centrale Normativa dichiara esplicitamente che l’Ufficio non deve entrare in questa materia: “In merito alla cumulabilità dell'agevolazione fiscale in argomento con altre misure agevolative, l'articolo 6 citato non reca alcuna specifica previsione finalizzata a disciplinare tale aspetto; la stessa deve, pertanto, ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente… Poiché la disciplina dei suddetti incentivi rientra nella competenza del suddetto Ministero (dello Sviluppo Economico), spetta a tale Autorità ogni valutazione in ordine all'attuazione della relativa normativa, anche per quanto concerne la sussistenza di eventuali limiti di cumulabilità, nonché riguardo le modalità di applicazione degli stessi (al riguardo vedasi la Nota informativa del 18 giugno 2015, pubblicata sul relativo sito istituzionale). …. Dalla complessiva ricostruzione della disciplina applicabile alla fattispecie e dei chiarimenti forniti in via interpretativa, discende che l’Agenzia delle Entrate non è competente a pronunciarsi sul cumulo della misura fiscale con le agevolazioni di natura non tributaria di cui al c.d. “conto energia””. La Risoluzione si conclude affermando che “Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti”.
Stesso tenore nella Risposta n. 114 del 18 dicembre 2018, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito: “Tanto premesso, in merito alla cumulabilità del suddetto beneficio con altre misure agevolative e, in particolare, con gli incentivi relativi al IV conto energia (primo quesito), si confermano i chiarimenti resi con la risoluzione n. 58/E del 20 luglio 2016 ovvero che l’Agenzia delle entrate non è competente a pronunciarsi su tale aspetto. E ciò perché ...”.
Del resto, la normativa sulla Tremonti ambientale non reca in sé alcuna limitazione di cumulabilità, e quindi l'eventuale questione della cumulabilità riguarda il conto energia e non la detassazione ambientale.
Se i requisiti richiesti dalla Tremonti Ambientale sono tutti rispettati, il diritto all’agevolazione fiscale è incontestabile, anche per quanto riguarda eventuali limiti di cumulabilità. Esattamente come la stessa Agenzia delle Entrate conferma nei i documenti di prassi (Risoluzione 58/E del 2016; Risposta n. 114 del 2018)
L’Agenzia delle Entrate quindi non ha competenza alcuna sul conto energia, di talchè all’Ufficio rimane esclusivamente il controllo del rispetto dei requisiti richiesti dalla legge di tipo "tributario" sulla Tremonti Ambientale. La cumulabilità, non essendo un elemento previsto né contenuto nella normativa di riferimento, non può in nessun modo essere motivo di contestazione o disconoscimento della detassazione ambientale.
Al limite (anche se non espressamente previsto) all’Ufficio rimane la facoltà di segnalare al GSE la fruizione della Tremonti Ambientale, ma mai la contestazione o il disconoscimento dell’agevolazione fiscale in tal senso. Come detto, la stessa prassi impone di non entrare nel merito. Infatti, l’Organo superiore dell’Agenzia delle Entrate dichiara che gli Uffici dipendenti non devono pronunciarsi in materia di cumulabilità, e richiama le Direzioni Regionali affinchè vigilino in tal senso.
Il principio è così cardine che in una sentenza C.T.P. Aosta del 2016, su un caso di Tremonti ambientale si evidenzia come “Giova sottolineare che i “documenti di prassi” sono vincolanti per gli uffici sottoposti, i quali non possono discostarsene (Cass. Sent. N. 23031/2007 e Ord. n. 5137/2014). Diversamente operando, l’Ente pubblico violerebbe il principio del legittimo affidamento (art. 10 legge 212/2000)”.
Un'altra considerazione riguarda poi la contestazioni che alcuni Uffici periferici fanno del limite di cumulabilità del 20% sul fotovoltaico. Abbiamo avuto in più casi al riguardo, dove l'Ufficio ritiene che il 20% non sia da riferirsi al risparmio d’imposta ma l’importo da detassare.
Tale interpretazione è, tanto per cambiare, frutto di pretestuosi e arbitrari convincimenti che non trovano riscontro nella legge e nella stessa prassi dell'Agenzia delle Entrate.
Innanzi tutto, anche in questo caso è granitica la Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 58/E del 20/07/2016: “… Poiché la disciplina dei suddetti incentivi rientra nella competenza del suddetto Ministero (dello Sviluppo Economico), spetta a tale Autorità ogni valutazione in ordine all'attuazione della relativa normativa, anche per quanto concerne la sussistenza di eventuali limiti di cumulabilità …. l’Agenzia delle Entrate non è competente a pronunciarsi sul cumulo ...".
Quindi la questione non riguarda solo la cumulabilità in sé, ma anche “la sussistenza di eventuali limiti di cumulabilità”, che è un'altra contestazione che in molti casi hanno sollevato le varie Direzioni territoriali.
Stesso tenore nella Risposta n. 114 del 18 dicembre 2018: “... si confermano i chiarimenti resi con la risoluzione n. 58/E del 20 luglio 2016 ovvero che l’Agenzia delle entrate non è competente a pronunciarsi su tale aspetto. E ciò perché ... la disciplina degli incentivi relativi al conto energia rientra nella competenza del Ministero dello Sviluppo economico; pertanto “spetta a tale Autorità ogni valutazione in ordine all’attuazione della relativa normativa, anche per quanto concerne la sussistenza di eventuali limiti di cumulabilità, nonché riguardo le modalità di applicazione degli stessi”.
Dunque, vediamo cosa dicono i decreti sui conti energia ed i documenti di prassi.
- D.M. 19 febbraio 2007 (II conto energia), articolo 9: “1. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui all'art. 7 non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo dell'investimento”
- D.M. 5 luglio 2012 (V conto energia), articolo 19: “L’articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto 19 febbraio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, si intende nel senso che il limite di cumulabilità ivi previsto si applica anche alla detassazione per investimenti di cui all’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 5 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102”.
Quindi, tutto nasce dall’art. 9 del DM 19/02/2007, che parla di cumulabilità con contributi in conto capitale in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata. L'art. 19 del DM 05/07/2012 è intervenuto con interpretazione autentica ad assimilare la detassazione ad un contributo in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata.
Ora, se la cervellotica conclusione di alcuni uffici perfierici fosse data per un attimo come vera (ovvero che la detassazione sia il contributo pubblico del 20%), vorrebbe dire che se l’azienda al posto della detassazione ambientale fruisse di un contributo in conto capitale, il valore del 20% non sarebbe quello del contributo ma dell’investimento a cui si riferisce. Ma siccome stiamo parlando di detassazione, cioè di variazione in diminuzione del reddito, è inspiegabile come si possa sostenere che l’intervento pubblico (incentivo) paragonabile al contributo in conto capitale è la diminuzione del reddito imponibile su cui poi calcolare il reddito d'impresa. L’intervento pubblico (incentivo) è inequivocabilmente la parte di denaro pubblico che l’impresa incassa (contributo in conto capitale o risparmio di imposta). Sennò ci sarebbe un’illogica disparità tra la detassazione e qualunque altro incentivo, che invece non è certo quanto detto e/o voluto dal legislatore (che ha assimilato il contributo alla detassazione).
Dal punto di vista invece della prassi, si evidenzia:
- Nota Mi.S.E. 0024327 del 12 dicembre 2012: “un discorso diverso va fatto per la cumulabilità delle tariffe previste dal DM 19.02.2007, cd II° conto energia. In base all’art. 9 di tale decreto, …. la genericità della disposizione (art. 9 DM 19.2.2007, II° conto energia) ha dato luogo alle più diverse letture, ivi compresa quella della totale cumulabilità della tariffa con la detassazione in parola considerando che la stessa non è riconducibile ad un incentivo. Il Governo, pertanto, con il V° conto energia è intervenuto con una disposizione interpretativa di detto art. 9, in base al quale il limite di cumulabilità del 20% ivi previsto “si applica anche alla detassazione per investimenti di cui all’art. 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n.388” (art. 19 del DM 5 luglio 2012)”.
- Nota informativa Mi.S.E. del 18 giugno 2015: “.... Si ricorda che l’art. 9 del DM 19 febbraio 2007 stabilisce che le tariffe incentivanti “... Con disposizione interpretativa, inserita nell’art. 19 del DM 5 luglio 2012... il Governo ha stabilito che il limite del 20% di cui al predetto art. 9 “ si applica anche alla ... (cosiddetta Tremonti Ambiente)…. si precisa che il “costo dell’investimento” richiamato nella disposizione in questione ... si riferisce all’intero costo imputabile all’investimento per l’impianto fotovoltaico, iscritto nel bilancio di riferimento”.
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 58/E del 20 luglio 2016: “Con specifico riferimento all’applicazione del limite di cumulo della detassazione..., la norma di interpretazione recata dall'articolo 19 del decreto ministeriale 5 luglio 2012 (c.d. “quinto conto energia”) ed i relativi contributi all’interpretazione forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico hanno infine chiarito la cumulabilità dei benefici di cui al secondo conto energia con la detassazione ambientale, entro il limite del 20 per cento del costo dell'investimento”.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 22/E del 29 aprile 2010. La Circolare riguarda il “Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 – Articolo 4 – Detassazione degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari”, La circolare affronta il limite di cumulabilità (3.2 Rispetto del limite de minimis): “… Con riferimento alla specifica agevolazione in commento, attuata mediante lo strumento della deduzione dal reddito d’impresa del valore di determinati investimenti agevolabili, l’“equivalente sovvenzione” è costituito dal risparmio d’imposta che tale deduzione è destinata a generare”. Si evidenzia che le varie versioni delle detassazioni cosiddette Tremonti (Tremonti-bis, Tremonti-ter, Tremonti tessile) sono assolutamente assimilabili alla Tremonti ambientale, come rilevabile in innumerevoli interpelli (es. D.R.E. Piemonte interpelli luglio 2013, giugno 2014, marzo 2015 con esplicito riferimento alla Circolare 132/E/2010 in relazione alla Tremonti-Ter; D.R.E. Marche luglio 2012 con riferimento alla Circolare 50/E/2002 in relazione alla cd. Tremonti-bis; D.R.E. Lombardia luglio 2013 con riferimenti alla Tremonti-ter e alla circolare 22/E/2010 in relazione alla Tremonti tessile; ma anche nella Risoluzione 58/E/2016 in tema di Tremonti Ambientale si fa esplicito riferimento alla Circolare 132/E/2010 relativa alla Tremonti-Ter).
Pertanto, dall’analisi emerge inequivocabilmente che il limite di cumulo del 20% del costo dell’investimento si riferisce al costo iscritto nel bilancio di riferimento e non al sovraccosto, ed è da intendere quindi come risparmio d’imposta.
Che quanto sopra riportato sia corretto, si evince innanzi tutto da numerosi interpelli delle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate (D.R.E.) su quesiti riguardanti la Tremonti Ambientale:
- D.R.E. Lazio Interpello giugno 2013: “Ciò premesso in linea generale, si rappresenta che, poiché la disciplina della descritta "Tariffa Incentivante" rientra nella competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, spetta a tale autorità ogni valutazione in ordine all'attuazione della normativa richiamata, anche per quanto concerne la sussistenza di eventuali limiti di cumulabilità…”.
- D.R.E. Lombardia Interpello luglio 2013: "... Questa Direzione ritiene, conformemente a quanto chiarito con la Risoluzione 132/E del 20 dicembre 2010 in relazione alla cd. Tremonti-Ter.... Con riguardo all'agevolazione relativa agli investimenti in macchinari (cd. Tremonti-ter)...è stato chiarito che... (cfr. Circolare 44/E del 27 ottobre 2009)... Identica precisazione è stata fornita con Circolare n. 22/E del 29 aprile 2010, relativamente all'agevolazione per le imprese che operano nel settore tessile e della moda (cd. Tremonti tessile)... Considerando che le summenzionate agevolazioni hanno il medesimo meccanismo di fruizione di quella in esame - consistente nell'esclusione dal reddito d'impresa di un importo determinato in funzione degli investimenti, ovvero ottenuta mediante una variazione in diminuzione dell'imponibile - non si ravvisano motivi ostativi...".
- D.R.E. Piemonte Interpello del maggio 2014, a cui risponde la Direzione Centrale Normativa (D.C.N.): “In merito alla cumulabilità della detassazione ambientale con la tariffa incentivante, si rileva che - in assenza nella norma fiscale di una specifica previsione finalizzata a disciplinare tale aspetto - la stessa deve ritenersi fruibile anche in presenza di altri incentivi. Nel caso prospettato, poiché la disciplina della descritta "tariffa incentivante" rientra nella competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, spetta a tale Autorità ogni valutazione in ordine all'attuazione della normativa richiamata, anche per quanto concerne la sussistenza dei limiti di cumulabilità previsti dai relativi decreti attuativi”.
- D.R.E. Emilia Romagna Interpello del luglio 2014: “Con riferimento alla cumulabilità della “tariffa incentivante” con la detassazione “Tremonti Ambiente”, si rappresenta che, poiché la disciplina della descritta “tariffa incentivante” rientra nella competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, spetta a tale autorità ogni valutazione in ordine all’attuazione della normativa richiamata, anche con riferimento alla sussistenza di eventuali limiti di cumulabilità”.
- D.R.E. Abruzzo Interpello del dicembre 2014: “In relazione alla predetta agevolazione, la società istante ne asserisce la potenziale fruibilità sulla base del chiarimento intervenuto ad opera del decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico del 5 luglio 2012, afferente la cumulabilità della stessa con il beneficio connesso al percepimento della cosiddetta "tariffa incentivante"; sul tema, non oggetto di interpello, non si esprime considerazione alcuna, anche in virtù del fatto gli incentivi rispetto ai quali si pone una questione di compatibilità dell'agevolazione fiscale in esame sono quelli per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare ("tariffa incentivante"), la cui disciplina rientra nella competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, cui spetta ogni valutazione in ordine all'attuazione della relativa normativa, anche per quanto concerne la sussistenza di eventuali limiti di cumulabilità”.
- D.R.E. Piemonte Interpello del marzo 2015: “In merito alla cumulabilità della detassazione ambientale con la tariffa incentivante, si rileva che - in assenza nella norma fiscale di una specifica previsione finalizzata a disciplinare tale aspetto - la stessa deve ritenersi fruibile anche in presenza di altri incentivi. Nel caso prospettato, poiché la disciplina della descritta "tariffa incentivante" rientra nella competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, spetta a tale Autorità ogni valutazione in ordine all'attuazione della normativa richiamata, anche per quanto concerne la sussistenza dei limiti di cumulabilità previsti dai relativi decreti attuativi”.
- D.R.E. Lombardia Interpello del marzo 2015: “In merito alla cumulabilità dell’agevolazione fiscale in argomento con gli incentivi non fiscali previsti per la produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici, la Direzione Regionale della Lombardia evidenzia che le richiamate disposizioni fiscali non disciplinano in modo specifico in merito alla possibilità di fruire di tale cumulo. In ogni caso, tutti i benefici non fiscali correlati agli impianti fotovoltaici risultano essere stati attuati nel tempo con decreti, prima del Ministero delle Attività Produttive e poi del Ministero dello Sviluppo Economico, che recano specifiche disposizioni anche per quanto riguarda la loro cumulabilità. Pertanto, ogni valutazione sulla cumulabilità in questione spetta al Ministero dello Sviluppo Economico”.
- D.R.E. Friuli Venezia Giulia Interpello del novembre 2015, dove una società ha realizzato un impianto fotovoltaico rientrante nel IV Conto Energia. La DRE risponde “… poichè la disciplina della tariffa incentivante rientra nella competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, cui spetta ogni valutazione in ordine all'attuazione della relativa normativa di cui al IV Conto Energia, anche per quanto concerne la sussistenza di eventuali limiti di cumulabilità, nonché riguardo le modalità di applicazione degli stessi...”.
- D.R.E. Emilia Romagna Interpello del luglio 2016: “per quanto riguarda la fattispecie prospettata dalla società, si rimanda ai chiarimenti recentemente forniti dalla Risoluzione 58/E del 20 luglio 2016”, e non pone alcun veto alla cumulabilità della detassazione.
Inoltre, giova evidenziare che il MISE è al corrente che l’azienda ha fruito della detassazione ambientale (comunicazione per il censimento degli investimenti ambientali) e dell’importo della detassazione/investimento ambientale incrementale. Anche tale comunicazione fissa in maniera inequivocabile la competenza della legge in capo al MISE, ed inoltre, in assenza di osservazioni da parte del MISE, scatta il principio di “legittimo affidamento” sulla spettanza dell’agevolazione che non può poi essere disconosciuta da un ente che non ha nessuna competenza in materia.
Ne discende che qualsiasi discorso in merito non ha ragion d’essere e che quindi l'eventuale contestazione sarebbe da considerare nulla.
Che le considerazioni sopra espresse siano pertinenti, è dimostrato da numerose sentenze, sia di primo che di secondo grado, anche definitive:
- C.T.P. Perugia del settembre 2014: “… appare dunque evidente che per verificare la spettanza del beneficio richiesto occorre dapprima determinare il valore dell’investimento e poi stabilire quanto di questo sia stato finanziato con incentivi pubblici, che nella fattispecie consistono evidentemente nel risparmio d’imposta (v. anche circolare 22/E 2010 dell’Agenzia delle Entrate). Sotto tale profilo, la metodica seguita, ed illustrate nella perizia giurata dell’Ing. … applicando criteri tecnici del tutto pertinenti, la perizia ha calcolato il costo dell’investimento ambientale in € 1.444.798,23 ed in € 309.034,66 il beneficio fiscale massimo ottenibile calcolato come minore Ires dovuta sul costo dell’investimento ambientale agevolabile di € 1.123.762,41. Poiché tale risparmio fiscale supererebbe la quota del 20%, secondo la convenzione con il GSE, l’investimento agevolabile è stato appostato, come detto, ad una cifra inferiore rispetto a quello effettivo e cioè pari ad € 1.050.762,00, cosicchè il beneficio fiscale goduto secondo il conto energia rimane entro l’importo ammissibile di € 288.959,65. In questo modo risulta rispettata l’esigenza di non duplicare oltre il consentito i benefici pubblici connessi con l’investimento”. La sentenza è stata confermata poi anche dalla C.T.R. Perugia del novembre 2015.
- C.T.P. Treviso del febbraio 2014: “Il costo globale dell'investimento è stato di Euro 2.185.000,00; il limite del beneficio fiscale del 20% per poter cumulare la tariffa incentivante e la Tremonti ambientale era pari ad Euro 437.000,00; il sovraccosto dell'investimento ambientale rispetto all'investimento tradizionale è stato pari ad Euro 2.085.000,00; il reddito detassabile è stato individuato non in misura pari al sovraccosto (Euro 2.085.000,00), ma in Euro 1.589.090,00 proprio per rispettare il limite del 20% del risparmio di imposta sull'intero investimento per poter cumulare tariffa incentivante e Tremonti ambientale (l'aliquota Ires del 27,5% è infatti pari ad Euro 437.000,00)…”. La sentenza è stata confermata dalla C.T.R. Veneto del giugno 2015
- C.T.P. Chieti del luglio 2014: si tratta di un impianto fotovoltaico in leasing di € 3.340.147,20 con detassazione pari 1.013.937,23 e, come riportato in sentenza, “…il DL 5.7.2012 all’art. 19 ha definitivamente interpretato con efficacia retroattiva che è possibile la cumulabilità della tariffa incentivante anche con la detassazione ambientale con la limitazione sostanziale della non eccedenza degli incentivi fruiti del 20% dell’investimento totale.”. Si noti che la sentenza è stata pubblicata dal MEF, socio Unico del GSE, sul proprio sito ad uso studi e ricerche.
- C.T.R. Veneto del giugno 2015: “la Commissione ritiene di condividere la decisione della CTP di Treviso ove ritiene corretto l'operato di parte ricorrente per aver determinato la quota di reddito da detassare ai sensi dell'art. 6 della L. n. 388 del 2000 nel pieno rispetto di detto limite, individuando il reddito detassabile non in misura pari al sovraccosto (Euro 2.085.000,00), ma in Euro 1.589.090,00 per rispettare il limite del 20% del risparmio d'imposta sull'intero investimento per poter cumulare tariffa incentivante e Tremonti Ambientale”
- C.T.R. Perugia del novembre 2015: “…Sulla corretta determinazione del beneficio fiscale e sulla determinazione dell’investimento ambientale agevolabile si ritiene di attribuire pieno valore alle risultanze della perizia giurata più volte richiamata…”. La sentenza è passata in giudicato.
- C.T.P. Genova del gennaio 2016: “Invero dalla perizia (e suoi allegati) è emerso che il valore della “componente ambientale” dell’investimento, ammissibile in deduzione dal reddito d’impresa, pari ad € 296.238; ed è stato accertato che tale deduzione avrebbe determinato un risparmio di imposta teorico massimo nella misura di € 81.466 (corrispondente all’importo chiesto a rimborso), pari al 15,77% rispetto al costo di realizzazione degli impianti fotovoltaici pari ad € 516.637 (non superiore al 20% del costo sostenuto per l’acquisizione dell’impianto fotovoltaico) rispettando così il limite di cumulabilità previsto dalla normativa”.
- C.T.P. Milano dell'aprile 2016 (passata in giudicato): “La società chiedeva quindi a un tecnico specializzato di determinare la componente ambientale da portare a detassazione… la deduzione calcolata determinava quindi un risparmio d’imposta teorico massimo nella misura di € 77.381, misura non superiore al 20% del costo sostenuto per l’acquisizione dell’impianto fotovoltaico, rispettando così il limite di cumulabilità previsto dalla norma”…
- C.T.R. Lombardia del maggio 2016 (passata in giudicato): “La società aveva acquistato, nel 2010, un impianto fotovoltaico per l'importo complessivo di € 2.930.064 ed aveva effettuato una variazione in diminuzione dal reddito per € 1.588.188. L'accertamento contestava l'avvenuto investimento ambientale… e riconosceva illegittima la cumulabilità delle agevolazioni. La CTP di Milano accoglieva i ricorsi riuniti…. Il D.M. 5 luglio 2012 è intervenuto in proposito precisando, all'art. 19, che tale cumulabilità era ammissibile e l'agevolazione fiscale si applicava anche alle detassazioni per investimenti di cui all'art. 6, commi da 13 a 19, della legge 23.12.2000, n. 388. Al citato decreto sembrerebbe doversi attribuire natura interpretativa, ma questa disposizione ministeriale prevedeva la possibilità di cumulo delle tariffe incentivanti del Conto energia con la detassazione ambientale purché quest'ultima non eccedesse il 20% del costo dell'investimento... La conclusione a cui si perviene è che il cumulo della tariffa incentivante del Conto energia con la detassazione ambientale è legittimo ...”.
- C.T.P. Bergamo del giugno 2016: relativamente all’acquisto di 11 impianti fotovoltaici e 5 impianti eolici da parte di una società di scopo, dove l’Ufficio rilevava “errato riferimento del limite del 20% (art.9 DM 19-2-1997) al risparmio d’imposta e non all’importo detassato; l’inaffidabilità degli “interpelli citati”, per mancata ratifica o revoca”. Per la Commissione “… la motivazione adotta a ragione del diniego di autotutela appare inadeguata rispetto allo scopo, poiché la stessa motivazione doveva tener conto di vari elementi, che appaiono invece disattesi: il carattere generale delle questioni giuridiche trattate (cumulo ed estensione delle agevolazioni della c.d. Tremonti Ambiente); la documentata presenza di orientamenti amministrativi favorevoli (es. Nota Direzione centrale settembre 2011) e di numerose sentenze favorevoli, con conseguente concreto rischio di disparità di trattamento; la presenza di norme di interpretazione autentica che hanno inciso in modo retroattivo sulla disciplina della materia; la necessità di un recuperare – sulle questioni di merito (sussistenza e limiti dei benefici) e sulle questioni procedimentali (le modalità di recupero dei benefici) – una linea di condotta amministrativa omogenea a livello nazionale, nel superiore interesse alla uniformità di trattamento dei contribuenti, in presenza (documentata in atti) di provvedimenti amministrativi e giudiziali favorevoli alla tesi di parte ricorrente o comunque al riconoscimento dei presupposti dell’autotutela …”
- C.T.P. Prato del settembre 2016: nelle conclusioni della Commissioni si legge che “Resta impregiudicata per l’Agenzia la verifica della spettanza dell’agevolazione e della misura del suo ammontare; nella propria costituzione in giudizio l’Agenzia non ha più sostenuto che la detassazione per investimenti ambientali non rientrasse tra i benefici espressamente e tassativamente elencati dall’art. 5, comma 1 del DM 6 agosto 2010, come invece ha scritto nel proprio diniego al provvedimento di autotutela.…”.
- C.T.P. Chieti del novembre 2016 “…Al riguardo si è posto il problema della determinazione dell'investimento detassabile e della cumulabilità di detto beneficio con le tariffe incentivanti tese a remunerare i costi per la realizzazione ed esercizio degli impianti fotovoltaici. Senza entrare nei vivaci dibattiti intervenuti su tale problematica la Commissione ritiene di attenersi all'indirizzo segnato dal Ministero dello sviluppo economico nella nota del 18 giugno 2015 secondo cui è possibile cumulare la tariffa fotovoltaica incentivante di cui all'art. 9 D.M. 19.2.2007 con la detassazione ambientale di cui all'art. 6, commi da 13 a 19, della L. 23.12.2000 n. 388 nei limiti del 20% del costo intero dell'investimento come iscritto in bilancio e non del solo sovraccosto ambientale. D'altronde è lo stesso dato normativo (D.M. 5.7.2012) ad esprimersi in tal senso prevedendo la possibilità di cumulare le tariffe incentivanti del Conto energia con la detassazione ambientale purché quest'ultima non ecceda il 20% del costo dell'investimento. Nel caso di specie ricorrono gli estremi quantitativi (20%) e temporali … per fruire dei benefici fiscali previsti per gli investimenti nel campo degli impianti fotovoltaici”.
- C.T.P. Ancona del novembre 2016 (passata in giudicato): in questo caso si tratta di un investimento in un impianto fotovoltaico con tariffa incentivante DM 06/08/2010 (III conto energia), in cui la ricorrente “sosteneva che vi fosse la cumulabilità con le agevolazioni introdotte con i D.M. del 27.2.2007, 6.8.2010, 5.7.2012 ed impugnava il silenzio rifiuto”. L’Ufficio “si è costituito con memorie datate .. osservando che l’interpretazione coordinata dei vari decreti portava a consentire la cumulabilità ma solo in ragione del 20% del costo dell’investimento. E che, quanto al calcolo delle quote da detassare si doveva seguire il metodo cd. dell’approccio incrementale, non adottato invece da …..”. Per la Commissione “… l’esperto nominato dalla parte aveva infine descritto le caratteristiche dell’impianto e svolto argomentazioni sui vantaggi ambientali dell’investimento … interpretato secondo i criteri che si ricavano dalla legislazione comunitaria”. Si tratta quindi di limite del 20% inteso come risparmio di imposta.
- C.T.P. Treviso del novembre 2016: “…Poiché la disciplina dei suddetti incentivi però rientra nella competenza del suddetto Ministero, spetta a tale autorità ogni valutazione in ordine all'attuazione della relativa normativa, anche per quanto concerne la sussistenza di eventuali limiti di cumulabilità, nonché riguarda la modalità di applicazione degli stessi. Ne consegue che non spetta all'Agenzia delle Entrate di pronunciarsi sul cumulo delle misure fiscali con le agevolazioni di natura non tributaria e di cui al cosiddetto conto energia"…. Da quanto sovraesposto ritiene il Collegio, non essendovi una normativa che abbia disciplinato la questione della cumulabilità ed escluso la stessa per la "Tremonti Ambientale" e la tariffa incentivante di cui all'art. 6 L. 388/00 e stante il riconoscimento della stessa Agenzia delle Entrate che tale agevolazione non rientra nella propria competenza, il ricorso va accolto”;
- C.T.P. Vercelli del dicembre 2016: “… Alla luce di quanto sopra esposto le contestazioni dell’Agenzia delle Entrate sono da ritenersi infondate in quanto non basate su norme di legge … riducendo arbitrariamente le risultanze della perizia giurata (debitamente asseverata) dell’Ing. ....., nella quale risultano perfettamente rispettati i limiti consentiti della detassazione dell’investimento ambientale in trattazione come peraltro oggetto di analogo contenzioso risoltosi favorevolmente a favore della parte ricorrente (sentenza n. 613/1/14 CTP Perugia confermata dalla CTR Perugia con la sentenza n. 678/1/15)"
- C.T.P. Milano del marzo 2017: “… a seguito di specifica perizia – è risultato che l’investimento ambientale ammissibile in deduzione del reddito di impresa è di € 347.325,00; con risparmio di imposta di € 95.514,00 pari al 7,51% rispetto al costo complessivo di € 1.271.875,00; il tutto nel rispetto del limite del 20% del costo sostenuto …. L’Agenzia delle Entrate D.P. 1 di Milano si è costituita in giudizio in data 05/12/2016 in cui precisa che ha riconosciuto la fondatezza delle ragioni di controparte, riconoscendo la spettanza del rimborso che è stato convalidato il 09/11/2016. Chiede pertanto sia dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere…”
- C.T.P. Bergamo dell’aprile 2017: “Non esatto è infine l’ulteriore assunto dell’Ufficio, secondo cui parte ricorrente avrebbe erroneamente interpretato il disposto dell’articolo 9 del DM 19 febbraio 2007, in quanto il 20% del costo dell’investimento da tale norma richiamato andrebbe riferito alla detassazione dell’investimento, ovvero alla parte del suo costo che si porta in diminuzione dalla base imponibile IRS, e non all’effettivo risparmio di imposta. Il limite di cumulabilità appare infatti univocamente riferibile all’intero costo dell’investimento iscritto in bilancio e non al suo sovraccosto ambientale; ne consegue, logicamente, che il limite del 20% rappresenta il tetto del beneficio fiscale ottenibile e non già che la detassazione, e cioè il sovraccosto, non possa essere superiore al 20% dell’investimento””.
- C.T.P. Forlì dell'aprile 2017: Si tratta di 3 impianti fotovoltaici per un ammontare complessivo pari a € 5.083.683 entrati in esercizio nel 2010, con detassazione di € 2.082.734. L’Ufficio contesta la modalità di calcolo (investimento controfattuale e vantaggi annui), nessuna contestazione sul limite di cumulabilità
- C.T.P. Vercelli dell'aprile 2017: a fronte di un investimento fotovoltaico di € 1.143.709,09 la perizia limita la detassazione ad € 1.143.709,09 proprio per rispettare la cumulabilità al 20% del costo dell’investimento. Per i Giudici “…. La quantificazione operata dalla ricorrente recepisce, altresì, il condivisibile ed analitico contenuto della perizia asseverata predisposta dal tecnico all'uopo incaricato Ing. ...... ed è da ritenersi conforme alla delibera della Regione Toscana ...”.
- C.T.P. Vicenza dell'aprile 2017: “L'Ufficio non contesta eventuali limiti di cumulabilità previsto dall'art. 6 L. 388/2000, interpretato dall'art. 19 DM 5.7.12… Peraltro, il DM 5.5.11 prevede che la detassazione ambientale può essere cumulata alla tariffa incentivante, se il suo beneficio viene contenuto nel limite del 20% del costo dell'investimento, anche se nel caso di specie, l'Ufficio non ha contestato il superamento del limite di cumulabilità previsto all'art. 6 L. 388/2000…".
- C.T.P. Reggio Emilia del maggio 2017: in questo caso si tratta di un investimento in un impianto fotovoltaico III° conto energia, per il quale l’Ufficio contestava la cumulabilità. A fronte del ricorso della società, l’Ufficio nelle controdeduzioni si è dichiarato incompetente in materia come da Risoluzione 58/E/2016. Nella sentenza si legge che “In primis va osservato che di fronte alla dichiarazione di incompetenza per materia avanzata dall'Amministrazione Finanziaria in punto di cumulo di più agevolazioni, questa Commissione ne prende atto e dichiara cessata ogni controversia”.
- C.T.P. L’Aquila del maggio 2017: “le contestazioni mosse dall'Amministrazione Finanziaria per confutare le ragioni addotte dalla ricorrente risultano prive di valenza difensiva. Premesso che la normativa in questione (art. 6, commi 13 e 19, Legge n.388/2000) stabilisce che la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinate ad investimenti ambientali non concorra a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nessuna preclusione legislativa o regolamentare sussiste in ordine alla cumulabilità di tale agevolazione fiscale con altre misure "di favore", quali - nella concreta fattispecie - gli incentivi riguardanti il c.d. "conto energia", la cui disciplina appartiene al Ministero dell'Economia. Peraltro, la Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n.58/E/2016 ha riepilogato i presupposti per la fruizione del beneficio previsto dalla cosiddetta Tremonti Ambientale, stabilendone - di fatto - la cumulabilità, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente”. La sentenza è stata confermata dalla CTR Abruzzo con sentenza dell’ottobre 2018 (vedi più avanti).
- C.T.P. Ancona del giugno 2017: Si tratta di un investimento per l'acquisto in leasing di un impianto fotovoltaico del costo complessivo di € 2.053.564, a fronte del quale il Contribuente ha usufruito di una detassazione del reddito imponibile ai fini IRES di € 1.493.013. L’Ufficio contesta il riconoscimento nel calcolo incrementale dei costi relativi agli ammortamenti dell’impianto. Nessuna contestazione sul limite di cumulabilità.
- C.T.P. Bologna del settembre 2017: a fronte della realizzazione di due impianti fotovoltaici per un costo di € 1.837.563,34 la detassazione era quantificata in € 1.482.030 il contribuente ha presentato nel 2014 dichiarazione integrativa a favore per l’anno 2011. L’Ufficio contesta il calcolo incrementale, la Commissione accoglie il ricorso. Nessuna contestazione sul limite di cumulabilità.
- C.T.P. Pesaro del settembre 2017, con limite 20% in perizia riferito al risparmio d’imposta. L’Ufficio contesta solo l’inserimento, tra i costi operativi, dell'ammortamento. La Commissione reputa, che: “Relativamente alla perizia dell'ing. ..... la stessa appare esaustiva ed ampiamente motivata e tesa a dimostrare le spese incrementative attinenti ai maggiori costi sostenuti per la realizzazione dell'intervento. La stessa è in linea con la delibera della Regione Toscana, …. in constante condivisione dal maggior numero di CTP che ne hanno condiviso le indicazioni”. Nessuna contestazione sul limite di cumulabilità
- C.T.P. Brescia dell'ottobre 2017: “Nessuna norma in materia è contraria ed esclude la cumulabilità fra la tariffa incentivante e la detassazione degli investimenti. La prima ha natura e scopo di tutela dell'ambiente mentre la seconda ha natura fiscale. l precedenti ordini di considerazione esaminati confermano che l'impianto in questione può cumulare i due benefici di cui al precedente punto n. 2) perché entrambi erano vigenti al momento dell'investimento effettuato e in assenza di previsione normativa contraria”.
- C.T.R. Abruzzo del novembre 2017: “la società…. Chiariva, inoltre, che la deduzione, ai sensi dell'art.6, commi da 13 a 19, della legge 388/2000 era pari ad Euro 334.923,00 per l'anno 2010 e ad Euro 487.938,00 per l'anno 2011, con un risparmio d'imposta teorico massimo di Euro 226.287,00, vale a dire dell'8,52% rispetto al costo dell'intero impianto e quindi inferiore al limite del 20% del costo sostenuto”. Unica contestazione sull’emendabilità. Nessuna contestazione sul limite di cumulabilità
- C.T.P. Roma del dicembre 2017: L’ufficio risponde in giudizio che “relativamente alla cumulabilità dell’agevolazione per gli investimenti ambientali con altri incentivi fa osservare che la norma non reca alcuna previsione finalizzata a disciplinare tale ipotesi”. La Commissione “vista la documentazione versata in atti ritiene che il ricorso può essere accolto poiché parte ricorrente ha documentato, in fase contenziosa, il possesso sia dei requisiti oggettivi che soggettivi necessari per avere diritto alla agevolazione Tremonti ambientale”.
- C.T.R. Toscana del dicembre 2017: La Commissione osserva che “Per quanto riguarda la contestata cumulabilità dell'agevolazione fiscale con le cd. tariffe incentivanti, il Collegio ricorda come la stessa Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 20 luglio 2016, n. 58/E, ha testualmente affermato che "dalla complessiva ricostruzione della disciplina applicabile alla fattispecie e dei chiarimenti forniti in via interpretativa, discende che l'Agenzia delle Entrate non è competente a pronunciarsi sul cumulo della misura fiscale con le agevolazioni di natura non tributaria di cui al c.d. Conto energia".
- C.T.P. Pesaro dell'aprile 2018, con limite 20% in perizia riferito al risparmio d’imposta. L’Ufficio contesta solo l’inserimento, tra i costi operativi, dell'ammortamento. Nessuna contestazione sul limite di cumulabilità
- C.T.P. Bergamo del maggio 2018: “Quanto all'allegazione dell'Amministrazione Finanziaria secondo cui la disposizione dell'art. 9 DM 19 febbraio 2007 dovrebbe essere necessariamente interpretata nel senso che il 20% del costo dell'investimento ivi richiamato andrebbe riferito alla detassazione dell'investimento, e quindi alla parte del costo dello stesso da portare in diminuzione della base imponibile IRES, e non all'effettivo risparmio di imposta, la Commissione giudica che questa prospettazione fornisce un'erronea interpretazione della disposizione sopra richiamata, la quale fa ritenere che sia il risparmio di imposta che non debba eccedere il 20% del valore dell'investimento. Da ciò consegue che l'istanza della ricorrente si palesa sotto ogni profilo fondata, e che, conseguentemente, il ricorso contro il diniego opposto dall'Agenzia resistente deve essere integralmente accolto”.
- C.T.R. Abruzzo dell’ottobre 2018: l'ufficio impugnava la Sentenza della CTP L'Aquila del maggio 2017, e “censurava la statuizione del giudice di prime cure, in proposito deducendo che l'impianto in questione, ratione temporis, non poteva godere di un doppio beneficio, e ciò giusta un quadro normativo che alcuna incertezza interpretativa poteva consentire al riguardo”. La Commissione osserva: “È fuor di dubbio che punto nodale della lite è rappresentato dalla possibile concorrenza o meno del beneficio di cui alla denegata istanza di rimborso con altre agevolazioni previste da altre normative in tema di tutela ambientale, e ciò appunto in considerazione del fatto che l'opposto diniego ha inteso fondare le sue ragioni sull'assunto che la fruizione del beneficio del c.d. "III Conto Energia" (D.M. 06.08.2010) impediva la pari fruizione del beneficio della c.d. "Tremonti Ambiente" (L. 388/2000). Ebbene, … devesi considerare che la cumulabilità di tale beneficio con quelli successivamente previsti dai cosiddetti Conti energia è questione che riguarda, però ed a ben vedere, questi ultimi e che, conseguentemente, coinvolge, sia in termini sostanziali che processuali, Amministrazione ben diversa dall'odierna appellante. A conferma di ciò sta infatti la stessa Risoluzione 58/E del 20 luglio 2016 dell'AE che, in risposta a contribuenti (ndr: che, nell'occasione, beneficiavano degli incentivi previsti dal III Conto energia) che avevano chiesto se fosse possibile usufruire dello sconto tributario, "ora per allora" (ndr: situazione quella del tutto sovrapponibile a questa in scrutinio), presentando una dichiarazione dei redditi integrativa o una istanza di rimborso, precisava che il beneficio (ndr: appunto quello che ci occupa) non pone veti di cumulabilità con altre misure di vantaggio a meno che le regole di queste ultime non dispongano diversamente. Consegue, dunque, da ciò che sono le altre Amministrazioni che disciplinano gli altri tipi di benefici a dover valutare se i trattamenti di favore possano e meno "convivere" e, con riferimento appunto al caso in esame, se il beneficio da "Tremonti Ambiente", che l'odierna appellata con la sua istanza di rimborso ha inteso così reclamare, possa "convivere" con eventuali altri benefici (tariffe incentivanti) di cui la stessa beneficiasse, o di cui avesse chiesto di poter beneficiare”.
- C.T.R. Marche dell'ottobre 2018: la Commissione osserva “… la norma agevolativa prevista dall'articolo 6 della legge 388/2000 citata non esclude né vieta il diritto a godere congiuntamente sia dell'agevolazione tributaria prevista dalla "Tremonti ambiente" che di quella del "Conto energia", sebbene entrambe le agevolazioni siano originate dal medesimo investimento. Peraltro sulla cumulabilità delle predette agevolazioni soccorre la risoluzione numero 58/E del 20 luglio 2016 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa, laddove viene specificato che possono beneficiare dell'agevolazione tutti gli investimenti ambientali realizzati entro il 25 giugno 2012 e che, per quanto riguarda la cumulabilità dell'agevolazione fiscale con altre misure agevolative, l'articolo 6 citato non reca alcuna specifica previsione finalizzata a disciplinare tale aspetto, consentendo alla stessa Agenzia delle Entrate di concludere che deve, pertanto, ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, l'agevolazione tributaria afferente gli incentivi del cosiddetto "conto energia".
- C.T.P. Firenze del febbraio 2019, con limite 20% in perizia riferito al risparmio d’imposta. “… La Commissione, letti gli atti processuali e sentite le parti, ritiene il ricorso fondato e quindi meritevole d’accoglimento… condividendo in toto le argomentazioni portate a supporto della decisione, intende uniformarsi alla stessa”
- C.T.P. Cuneo del febbraio 2019: “il Ricorrente aveva realizzato un impianto fotovoltaico entrato in esercizio il 28.05.2012 che operava mediante il meccanismo della tariffa incentivante del IV Conto Energia… l'Ing. ....., affermava nella perizia che l'impianto fotovoltaico …. avrebbe potuto usufruire dei benefici previsti dalla Tremonti Ambientale nella misura di un risparmio fiscale in termini di minore Irpef pari a € 40.746 ossia al 20% dell'investimento di € 203.730 sostenuto dalla società di leasing in modo da rispettare il limite per la cumulabilità degli incentivi previsto dall'art. 9, comma 1 del D.M. del 19.02.2007….”. Nessuna contestazione e/o osservazione sul limite di cumulabilità
- C.T.P. Cuneo dell'aprile 2019: “In relazione alla cumulabilità dell'agevolazione "Tremonti Ambiente" con la tariffa omnicomprensiva (conti energia), l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 58/E/2016 del 20.7.2016, ha dedotto sostanzialmente che l'Agenzia delle Entrate non è competente a pronunciarsi sul cumulo della misura fiscale con le agevolazioni di natura non tributaria di cui al cosiddetto "conto energia", essendo competente il Ministero dello sviluppo Economico; e tale assunto questa C.T. Prov. lo ritiene valido nei confronti di tutti gli impianti che producono energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, quand'anche la Risoluzione n. 58/E/2016 prenda lo spunto da richieste di contribuenti inerenti ad un impianto fotovoltaico. Questa netta presa di posizione dell'Agenzia delle Entrate rende superfluo l'esame di tutte le considerazioni addotte, sia dalla società Ricorrente sia dall'Ufficio, in relazione alla cumulabilità, o non cumulabilità, fra le agevolazioni fiscali e le tariffe omnicomprensive (conto energia), in quanto l'Ufficio (emanazione periferica dell'Agenzia delle Entrate) non è competente a pronunciarsi sul cumulo fra agevolazioni di natura tributaria e le agevolazioni di natura non tributaria (quali le tariffe omnicomprensive); se la società Ricorrente ha commesso delle irregolarità nell'usufruire delle tariffe omnicomprensive sarà l'ente competente, il Ministero dello Sviluppo Economico, a vigilare ed eventualmente sanzionare l'illecito comportamento (se posto in essere); l'Ufficio deve limitarsi a pronunciarsi, come ha correttamente fatto, sull'agevolazione di natura tributaria. Questa C.T. Prov., di conseguenza, ritiene non rilevante ai fini del presente giudizio il problema della cumulabilità, o non cumulabilità, fra l'agevolazione di natura tributaria "Tremonti Ambiente" e le agevolazioni di natura non tributaria (tariffe omnicomprensive)”.
- C.T.R. Piemonte del maggio 2019: “Con sentenza del dicembre 2017 la Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo accoglieva il ricorso. Essa rileva che: "nel caso in esame la contribuente pare aver correttamente seguito l'iter suddetto,... Parimenti il calcolo delle somme richieste a rimborso appare corretto, atteso che la somma richiesta a rimborso appare inferiore al limite del 20% della componente ambientale”.
Infine si evidenziano procedimenti in cui gli Uffici periferici hanno abbandonato il contenzioso per cessata materia del contendere. La C.T.P. Torino (sentenza del maggio 2017) ha dato valore probatorio a tali procedimenti: “Ad ulteriore rinforzo delle tesi sostenute da parte ricorrente c’è la considerazione della non omogeneità della linea tenuta dall’amministrazione finanziaria per ipotesi analoghe, in cui si è prevenuti all’autotutela e alla cessazione della materia del contendere (Ag. Entrate Direzione Provinciale di Lucca del 2016; Ag. Entrate Direzione Provinciale 2 di Milano del 2016; Ag. Entrate Direzione Provinciale di Trapani del 2017)”.
- Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano del giugno 2016, in un contenzioso da silenzio-rifiuto a istanza di rimborso . La Direzione Prov, di Milano, per tramite del proprio ufficio legale, ha abbandonato il contenzioso per cessata materia del contendere concedendo così il rimborso. In questo caso non sono stati contestati nè la cumulabilità in sè nè il limite di cumulabilità (si tratta di un impianto con un costo di € 8.595.739,00 ed un investimento ambientale stimato in € 4.787.833,56 che porta ad ottenere un risparmio di imposta complessivo pari a € 1.316.654,23).
- Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lucca del settembre 2016, sempre nell’ambito di un contenzioso per silenzio-rifiuto a istanza di rimborso. La Direzione Prov, di Lucca ha abbandonato il contenzioso per cessata materia del contendere concedendo così il rimborso. Anche qui non sono stati contestati nè la cumulabilità in sè nè il limite di cumulabilità.
- Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Milano del dicembre 2016: a seguito di silenzio rifiuto su istanza di rimborso. L’Ufficio di Milano, a fronte del ricorso, valutate le ragioni di parte, ha riscontrato la sussistenza dei presupposti necessari per ottenere il rimborso.
- Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Chieti del febbraio 2017: a seguito di avvisi di accertamento veniva contestata per un impianto fotovoltaico l’incumulabilità con la tariffa incentivante. A fronte di una transazione l’Ufficio di Chieti ha cessato la materia del contendere. Per inciso, anche in questo caso si tratta di importi considerevoli.
- Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani del settembre 2017: a seguito di Autotutela avverso Cartella esattoriale scaturita dalla fruizione della Tremonti Ambientale con la procedura Circolare 31/E/2013. Dopo aver verificato la documentazione presentata, l’Ufficio ha riconosciuto la correttezza della procedura applicata ed ha effettuato lo sgravio della cartella esattoriale. Anche qui non sono stati contestati nè la cumulabilità in sè nè il limite di cumulabilità.
- Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani del maggio 2017: a seguito di ricorso su silenzio rifiuto su istanza di rimborso. Nel documento si legge che “…. Rilevato che il legislatore con la norma di interpretazione autentica … così come disposto dal D.M. 05/05/2011 che ha esteso il limite di cumulabilità previsto dall’art. 9 comma 1 D.M. 19/02/2007 alle agevolazioni previste, quali ad esempio la detassazione ambientale dell’art. 6 della LL. 388/2000… Rilevato dalla perizia allegata: a) che l’impianto fotovoltaico… è entrato in funzione il 29/12/2011”. l’Ufficio di Trapani, valutate le ragioni di parte, ha riscontrato la sussistenza dei presupposti necessari per ottenere il rimborso.
Come sottolineato dalla C.T.P. Bergamo in una sentenza del 2016 occorre “tener conto di vari elementi, che appaiono invece disattesi: la documentata presenza di orientamenti amministrativi favorevoli e di numerose sentenze favorevoli, con conseguente concreto rischio di disparità di trattamento; la presenza di norme di interpretazione autentica che hanno inciso in modo retroattivo sulla disciplina della materia; la necessità di un recuperare - sulle questioni di merito (sussistenza e limiti dei benefici) e sulle questioni procedimentali (le modalità di recupero dei benefici) - una linea di condotta amministrativa omogenea a livello nazionale, nel superiore interesse alla uniformità di trattamento dei contribuenti, in presenza (documentata in atti) di provvedimenti amministrativi e giudiziali favorevoli alla tesi di parte ricorrente o comunque al riconoscimento dei presupposti”.
Come è evidente, vi è un’ampia giurisprudenza che reputa non competente l'Agenzia delle Entrate a pronunciarsi sulla cumulabilità (ivi compreso il limite di cumulabilità), ed in ogni caso infondato e non basato su norme di legge il concetto richiamato dall’Agenzia delle Entrate secondo cui il limite del 20% richiamatao dall'art. 9 comma 1 del DM 19/02/2007 (così come oggetto di interpretazione autentica dall'art. 19 del DM 05/07/2012) sia riferito alla detassazione e non al rispamrio d'imposta.
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