Si tratta di un impianto fotovoltaico realizzato nel 2010 sul tetto dell'opificio.
Essendo scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione integrativa, la ricorrente adottava la procedura degli errori contabili prevista dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31/E/13, per cui riapprovava il bilancio 2010 e riliquidava le imposte per gli anni 2010, 2011 e 2012, presentando una dichiarazione integrativa con riferimento al modello Unico 2014, quantificando l’importo agevolabile sulla base della perizia redatta dal nostro Ingegnere.
L’ufficio contestava l’applicazione della Circolare 31/E/2013 ed il fatto fosse previsto l’esercizio di un’opzione.
Per la Commissione “Il ricorso è fondato per cui va accolto…. può ritenersi pacifico… che si palesavano forti dubbi e perplessità interpretative sul cumulo… il noto acceso dibattito in dottrina e giurisprudenza sulla cumulabilità di tali benefici conferma sul piano storico tale circostanza tanto che, non a caso, il legislatore riteneva necessario intervenire ad hoc, con una norma di interpretazione autentica retroattiva ex D.M. 5.7.2012, per mettere fine a tale vexata quaestio. Sicchè è plausibile che la ricorrente, avendo nel corso del 2010 effettuato un investimento nel settore fotovoltaico, per errore o anche per problemi interpretativi non procedeva in sede di dichiarazione dei redditi per quell’anno alla detassazione della quota di reddito….Ciò detto, è altrettanto pacifico che la contribuente non provvedeva alla dichiarazione integrativa per l’anno 2010 nel termine del 30.09.2012, procedendo solo con la dichiarazione integrativa con riferimento a Unico 2014 e rettificare la citata omissione (detassazione), e cioè in data 22.04.2015… Orbene, in ordine alla legittimità della procedura osservata dalla contribuente per far valere le proprie ragioni di fronte al fisco, ritiene la Commissione di condividere quanto già affermato da questo stesso organo giudicante in altra vicenda del tutto analoga (cfr. sentenza CTP di Novara del novembre 2016; vedi, pure, altro precedente della medesima CTP del novembre 2017)… La possibilità per il contribuente di ottenere il riconoscimento di ogni errore contenuto nella dichiarazione dei redditi, anche al di là del termine di decadenza per la presentazione della dichiarazione integrativa, trova altresì un autorevole riscontro ermeneutico nella recente giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass. Civ., Sez. Un., 7.6.2016 n. 13378). Infatti il Supremo Collegio,… ha in particolare affermato che comunque il contribuente “in sede contenziosa può sempre opporsi alla maggior pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria”…. Ne discende, a fronte della legittimità del comportamento del contribuente volto a far valere un suo beneficio fiscale e nulla avendo contestato l’Ufficio sui presupposti di merito della detassazione, che il ricorso va accolto con conseguente annullamento della cartella impugnata”.
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