Si tratta di un impianto fotovoltaico realizzato nel 2010, per cui il contribuente, in via prudenziale, aveva atteso i chiarimenti del Ministero sulla compatibilità dell’agevolazione in parola con altri incentivi fiscali, compatibilità poi conclamata con DM 5/7/2012.
L'Agenzia delle Entrate rilevava a mezzo ex art. 36 bis DPR 600/1973 irregolarità per utilizzo differito dell'agevolazione tramite una dichiarazione integrativa dei redditi per l'anno di imposta 2012 (Circolare 31/E del 2013), e contestava anche la cumulabilità.
La società presentava ricorso, che la CTP Prato accoglieva osservando che solo l'incertezza normativa non aveva permesso alla società di recuperare quanto dovuto a suo tempo.
L’Ufficio propone appello avverso la sentenza, assumendo che la questione della cumulabilità degli incentivi è superata, mentre residua unicamente quella relativa alla “possibilità per il contribuente di modificare la propria scelta volontaria effettuata in sede dichiarativa per il 2010, in sede integrativa per il 2012"
Per la CTR "L’appello è infondato…. Sulla questione di diritto edotta è opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità. In particolare Cass. 20119/18 ha affermato il principio per il quale la dichiarazione del contribuente, affetta da errore, sia esso di fatto o di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, è - in linea di principio - emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico, atteso che la dichiarazione non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti... ne consegue che detta emendabilità non può ritenersi sottoposta al limite temporale di cui all'art. 37, commi 5 e 6, del DPR 633/1972… sulla questione è altresì intervenuta Cass. 25596/18… Decisione conforme a Cass. 10029/18 invocata da parte appellante all’odierna udienza…. Preme a tale proposito osservare che il legislatore, quanto all’incentivo fiscale nella specie considerato, non ha previsto alcun termine decadenziale… e, dunque, il contribuente, ha legittimamente effettuato la scelta di volerne beneficiare successivamente all’interpretazione autentica sulla cumulabilità dei benefici operata con il DM 5.7.2012…”.
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