La società, nel corso dell'esercizio 2010, ha realizzato un investimento per l'acquisto di un impianto fotovoltaico (II° conto energia, DM 19/2/2007), e non si avvaleva della detassazione in quanto, in un clima d'incertezza normativa, non era chiara la possibilità di avvalersi del cumulo dei due benefici. E così il 30/9/2014 presentava integrativa del modello unico 2014, ai sensi della circolare 31/E/2013.
La Direzione Provinciale 111 di Roma emetteva cartella di pagamento e ruolo, a seguito di controllo automatizzato, ai sensi dell'art. 36-bis DPR 600/1973 e dell'art. 54-bis DPR 633/1972, del modello unico 2014.
La società faceva ricorso, evidenziando tra l'altro che in applicazione della circolare 31/E/2013 dell'Agenzia delle Entrate, dopo la comunicazione ex art. 36-bis ed a seguito dell'istanza di autotutela, la stessa avrebbe dovuto procedere ad un controllo di tipo sostanziale sulla spettanza dell'agevolazione.
La CTP ritiene fondato il ricorso della Società ricorrente.
Per i Giudici “In primis va evidenziato che nel settore degli investimenti ambientali la questione concernente la cumulabilità della Tariffa incentivante con la detrazione ex Tremonti Ambiente è stata definitivamente risolta con il DM 5.7.2012, con una interpretazione autentica a favore delle società che hanno investito nel settore Ambientale dopo un lungo periodo di incertezza normativa. Nel caso che occupa, quand'anche l'investimento ambientale non sia stato postato in un primo tempo in dichiarazione dei redditi, integrata successivamente con una dichiarazione suppletiva, ciò non pregiudica il diritto della società alla deduzione dei costi ivi sostenuti, vista la buona fede e la sequenza dei fatti in un contesto opaco sul piano della normativa disciplinante il settore nel periodo considerato… Copiosa giurisprudenza di merito al riguardo e nel frattempo si è formata in senso favorevole al recupero tardivo ed al riconoscimento della deduzione del valore della componente ambientale con emendabilità della dichiarazione, né l'Erario può disconoscere il diritto alla deduzione con un semplice controllo formale della dichiarazione ex art. 36-bis DPR n. 600/1973 la cui legittimità, si rileva, è stata normativamente stabilita in epoca successiva alla presentazione della dichiarazione per l'anno di competenza. Di contro la procedura di recupero operata dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 36- bis DPR n. 600/1973, non trova applicazione nel caso di specie in quanto l'Ufficio avrebbe dovuto risolvere in via preventiva questioni giuridiche per poi procedere mediante un avviso di accertamento apposito; avrebbe dovuto, in definitiva, effettuare un controllo di tipo sostanziale sulla spettanza o meno dell'agevolazione. Né è intervenuto un contraddittorio alla luce di un presupposto diverso rispetto a quello originariamente dichiarato, nel senso che la negazione di una deduzione non può essere ricondotta al mero controllo cartolare.... Con il DM del 5.7.2012, chiarita definitivamente la questione sulla cumulabilità della Tariffa incentivante con la detassazione ex Tremonti Ambiente, si è delineato un indirizzo giurisprudenziale di merito univoco con riconoscimento del diritto alla deduzione dei costi sostenuti da parte della società, come nel caso di specie, per investimenti ambientali... ".
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