L'Ufficio impugnava la Sentenza della C.T.P. Cuneo.
La C.T.R. Piemonte ritiene “che alle disposizioni del V conto Energia (d.m. 5.7.2012 cit.) non possa che annettersi, tenuto conto del soggetto da cui proviene, una portata di natura interpretativa, che, come tale, non può essere limitata al solo II conto energia cui dette norme fanno richiamo”.
Ciò comporta quindi la natura retroattiva e la conseguente applicabilità, visti i richiami al II° conto energia fatti nei conti energia successivi, che la cumulabilità nel limite del 20% si applica anche al III° e IV° Conto Energia ("non può essere limitata al solo II conto energia cui dette norme fanno richiamo")
Scrivi commento