Nella sentenza i giudici evidenziano che “le alquanto generiche (e quindi di per sé poco convincenti) contestazioni di natura tecnica espresse dall’Ufficio nelle proprie controdeduzioni non appaiono condivisibili, alla luce di quanto segue: a) il metodo di calcolo matematico per l’analisi dei progetti di investimento per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili al fine di determinare i costi ammissibili al finanziamento pubblico nel rispetto della disciplina comunitaria per gli aiuti di stato, predisposto dalla Regione Toscana (e che è stato seguito nella perizia depositata dalla soc….. odierna ricorrente), costituisce un documento del tutto autorevole atteso che lo stesso è stato valutato proprio dalla Commissione europea; b) lo schema di calcolo contenuto nella perizia redatta dal tecnico libero professionista incaricato dalla società è già stato sostanzialmente validato da varie pronunce di Commissioni Tributarie provinciali o regionali, tutte dimesse agli atti in causa”
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