La Direzione Provinciale di Aosta contesta che
1) l 'agevolazione non è stata indicata originariamente nella dichiarazione dei redditi, non emendabile posteriormente con una dichiarazione a favore oltre i termini ordinari, in quanto non si trattava di errore contabile, bensì di opzione agevolativa rimessa alla scelta del contribuente…”.
Il Collegio rileva invece che “... Si consideri che il motivo svolto dall'Agenzia ha la sua premessa nell'affermazione che la parte sarebbe decaduta dal benefico della Tremonti Ambientale per non aver manifestato la volontà di usufruirne nella dichiarazione originaria: si tratterebbe quindi di ima opzione che non esercitata produce una decadenza, interpretando la mancata indicazione, nella dichiarazione originaria, come una rinuncia tacita ai benefici. Sul punto, a parte la mancanza di una simile sanzione che dovrebbe trovare una espressa norma di previsione e la forzatura di una interpretazione di rinuncia implicita (carente di elementi di giustificazione), la tesi dell'Agenzia è stata motivatamente disattesa laddove ha ritenuto infondata la contestazione riguardante la modalità seguita dalla società di presentazione.... appare corretto qualificare come errore contabile, generato dalla incertezza interpretativa della normativa della cd. Tremonti Ambientale, la mancata esposizione in nota integrativa dell'investimento ambientale agevolabile,... Trattasi dunque di un errore emendabile, che trova la premessa nella difficoltà interpretativa della normativa in materia di detassazione ambientale. Emendabilità già passata al vaglio e riconosciuta dalla giurisprudenza. Al riguardo, tra le tante si richiamano le motivazioni di cui alle sentenze della CTP di Torino…”.
2) la quantificazione dell'investimento tradizionale alternativo bassa e approssimativa.
Il Collegio rileva invece che “... I rilievi svolti appaiono un mera riformulazione generica di quanto eccepito in primo grado: non sono illustrati con il necessario svolgimento sotto il profilo tecnico, per contrastare adeguatamente quanto esplicitato nella CT di parte. Quest'ultima offre un quadro completo sui punti più significativi : l) le modalità di effettuazione dell'investimento; 2) le caratteristiche dell'impianto idroelettrico installato dalla società; 3) l'investimento alternativo da prendere a riferimento per un confronto corretto e omogeneo; 4) il calcolo per determinare l'agevolazione. Aspetti più ampiamente- e tecnicamente illustrati- con la memoria illustrativa. In mancanza di una CT di parte appellante, che possa analiticamente contrastare le argomentazioni valutative della consulenza come integralmente recepita in primo grado, devesi ribadire la motivazione della CP di Aosta: la consulenza appare chiara, logica, esaustiva e quindi condividibile anche sotto il profilo normativo di riferimento".
3) errato inserimento della formula di calcolo dell'importo delle rate di leasing, includendo in esso i costi operativi.
Il Collegio rileva invece che “... L'appellante ripropone la tesi già svolta in prime cure... L'assunto è infondato. La sentenza appellata, in conformità alla costante giurisprudenza di merito delle CTP (cfr. le sentenze richiamate in motivazione; nonché quelle di cui alla memoria illustrativa di parte) respinge motivatamente l'affermazione, laddove precisa che la metodologia di calcolo sul punto come utilizzata dal medesimo perito della società è corretta. Tant'è che " dalla disciplina normativa nazionale e comunitaria non si rinvengono sbarramenti alla procedura di calcolo seguita che include i costi di ammortamento tra i costi operativi, anzi semmai dalla previsione dell'art. 2425 c.c. si può desumere, al contrario, che i costi di ammortamento rientrano a pieno titolo tra i cd. costi operativi". La CTR Aosta richiama poi a sostegno, trattandosi di caso del tutto analogo, recente sentenza della CTR del Piemonte n......18, che respinge l'appello dell'Ufficio e quindi conferma integralmente la sentenza della CTP di Vercelli (vedi CTR Piemonte - Corretta la nostra perizia. La determinazione dell'agevolazione trova riscontro nei due Regolamenti CE 800/2008 e 651/2014).
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