La società aveva realizzato un investimento per tre impianti fotovoltaici nel corso del 2010; risolta l’incertezza normativa sulla cumulabilità con il DM 05/07/2012, aveva inviato una dichiarazione integrativa di sintesi in Unico 2012 (Circolare 31/E/2013), facendo emergere l'eccedenza di versamento delle imposte a saldo.
La Direzione Provinciale I di Milano aveva disconosciuto la procedura ed emesso cartella di pagamento, impugnata dalla società.
La C.T.P. Milano accoglieva il ricorso,m appellato dall'Ufficio.
Nella sentenza di II° grado si legge: “La CTP riteneva che la ricorrente avesse correttamente operato la variazione in diminuzione nella dichiarazione 2012, tenuto conto che il legislatore, con una norma di interpretazione autentica, aveva risolto in maniera positiva la questione concernente la cumulabilità della tariffa incentivante con la detassazione ex Tremonti Ambiente. Poiché solo con la pubblicazione del DM 5.7.2012 era stato affermato quanto sopra, era evidente che non era stato possibile alla società rettificare la dichiarazione relativa all'esercizio in cui l'investimento era stato sostenuto, e si era quindi correttamente provveduto con una dichiarazione integrativa, presentata da …… srl in base alla circolare 31/E/2013, aveva indicato le modalità di correzione degli errori di bilancio. L‘incertezza normativa non aveva consentito alla società il legittimo recupero dell'investimento e dunque la sua tesi era fondata… Con l'appello, l'Agenzia contesta la tesi… questa CTR osserva che la legittimità della citata deduzione è stata normativamente stabilita in epoca successiva alla presentazione della dichiarazione per l'anno di competenza, e prende altresì atto della normativa di cui al decreto n. 193/2016, sia pure riferibile agli errori contabili. Quanto sopra per la CTR vale ad escludere non solo l'applicazione di sanzioni, ma conduce anche ad affermare la sostanziale accettabilità della condotta della società, con il che la sentenza impugnata deve essere confermata”.
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