CTP Roma - Il limite del 20% è da riferirsi al risparmio d'imposta (72 impianti fotovoltaici, € 27.466.697)

Si tratta di silenzio-rifiuto a istanza di rimborso per detassazione ambientale, depositata all'Agenzia delle Entrate in data 2/12/2016 per gli anni 2012, 2013 e 2014 2014 pari ad € 27.466.697, riferita alla realizzazione di 72 impianti fotovoltaici da parte di società di scopo, il contribuente ricorre.

 

L’Ufficio “Relativamente alla cumulabilità dell’agevolazione per gli investimenti ambientali con altri incentivi fa osservare che la norma non reca alcuna previsione finalizzata a disciplinare tale ipotesi. Rileva però che la perizia di parte nel calcolare il rispetto del limite di cumulo del 20% del costo complessivo fa riferimento al risparmio di imposta e non all’imponibile

 

La Commissione “vista la documentazione versata in atti ritiene che il ricorso può essere accolto poiché parte ricorrente ha documentato, in fase contenziosa, il possesso sia dei requisiti oggettivi che soggettivi necessari per avere diritto alla agevolazione Tremonti ambientale… risulta allegata al ricorso perizia tecnica finalizzata alla determinazione della quota di investimento ambientale… il tecnico incaricato conclude la perizia con la determinazione dell’agevolazione massima conseguibile per effetto della Tremonti ambiente per ciascun impianto fotovoltaico… Ciò posto, dalla documentazione esibita dalla società ricorrente, in particolare dalla relazione di perizia tecnica… emerge l’avvenuta effettuazione degli investimenti ambientali e la quantificazione della componente ambientale dell’investimento ammissibile… da quanto sopra emerge evidente che il ricorso è fondato e merita accoglimento, per l’effetto la commissione dichiara spettante la somma richiesta a rimborso dalla società ricorrente pari ad € 27.466.697,00

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