La Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate prima annulla la dichiarazione integrativa e poi la rettifica avvalendosi dell'art. 41 bis del DPR n. 600/1973. Nelle sue controdeduzioni dichiara quindi che non vi sarebbe nessuna contradditorietà o illogicità per il fatto che è stata rettificata una dichiarazione integrativa precedentemente annullata perchè, medio tempore, è cambiata la normativa sulla c.d. integrativa a favore e pertanto quella che era una dichiarazione tardiva e inammissibile è diventata una dichiarazione tempestiva ed ammissibile e quindi rettificabile come in effetti è avvenuto.
I Giudici, sul punto, riprendono le dichiarazioni dell'Ufficio: "Come esplicitamente riconosciuto dalla stessa Amministrazione Finanziaria, a seguito delle modificazioni intervenute con il D.L. n. 193/2016, convertito nella legge n. 225/2016, la dichiarazione integrativa a favore, presentata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione dell'anno successivo, è da ritenere legittima e la stessa può essere rettificata da parte dell'Ufficio in sede di accertamento secondo la prassi usuale":
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