A fronte di una Tremonti ambientale per un impianto idroelettrico da una società di scopo, l'Agenzia delle Entrate di Aosta contesta la quantificazione bassa e approssimativa dell'impianto tradizionale alternativo, sostenendo che il paragone andrebbe fatto con una centrale elettrica a vapore (??!!??? questo dimostra, se mai ce ne fosse ancora bisogno, che le contestazioni non hanno nulla di reale e sono fatte da chi non conosce l'abc della produzione di energia elettrica e non ha nessunissima idea del funzionamento di centrali di produzione) e tra i costi connessi alla realizzazione, essendo la centrale tradizionale altamente inquinante, andrebbero considerati i costi per l'abbattimento dei fumi. Inoltre, per ciò che riguarda i profitti operativi che vanno detratti dai sovraccosti, secondo l'Ufficio l'incentivo non può che rivolgersi a quella parte di costi che il legislatore individua come veri e propri oneri che rimangono a carico dell'azienda, e quindi al netto di tutti i vantaggi economici, compreso la vendita dell'energia che invece non è stata considerata nella perizia.
La CTP, richiamando il fatto che l'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 226/2002 ha "ritenuto di imboccare la strada interpretativa dell'adeguamento alla disciplina comunitaria di Aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente... Trattasi di un concetto facilmente intellegibile in linea teorica ma certamente di difficile concretizzazione, in mancanza di criteri applicativi certi ed oggettivi, tant'è che la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate citata suggerisce l'opportunità di una relazione tecnica rilasciata da soggetti abilitati per la certificazione delle caratteristiche ambientali e dei costi degli impianti. Alla luce delle suesposte considerazioni la metodologia di calcolo utilizzata dal tecnico abilitato appare conforme alle disposizioni contenute nell'art. 6 della Legge n. 388/2000 e alla disciplina comunitaria. I rilievi formulati dall'Amministrazione finanziaria... appaiono generici e non contengono una contrapposizione in termini tecnici che, data la specificità e complessità della materia, solo una perizia alternativa potrebbe fornire...".
Nella memoria illustrativa depositata in contradditorio, "il tecnico abilitato ha adeguatamente dimostrato che sul mercato esistono gruppi elettrogeni a combustibile fossile di pari capacità produttiva a costi molto contenuti anche se poi la gestione degli stessi appare molto onerosa, ma di ciò si deve poi tener conto nella quantificazione dei profitti operativi"... "L'Amministrazione Finanziaria ha ritenuto che l'energia elettrica prodotta ed immessa in rete costituisca una produzione accessoria per cui i proventi derivanti dalla vendita sarebbero da detrarre dai sovraccosti per la tutela ambientale, al fine della determinazione degli importi effettivamente detassabili. Tale interpretazione, alla luce delle disposizioni richiamate, non può essere condivisa. Se il principio stabilito della Disciplina Comunitaria per individuare i sovraccosti detassabili è quello del raffronto tra l'impianto ambientale e un impianto alternativo tradizionale, appare evidente che la vendita dell'energia prodotta non rappresenta un ricavo connesso esclusivamente all'investimento ambientale, in quanto tale ricavo si realizza nella stessa misura con un impianto a combustibile fossile di pari potenza... Il tecnico che ha redatto la perizia ha correttamente scomputato i risparmi sui costi e i vantaggi operativi ed il percorso attuato appare del tutto condivisibile sotto il profilo normativo di riferimento...".
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