La Commissione Tributaria di Varese ha accolto in toto il ricorso di un cliente da noi assistito, a seguito di silenzio-rifiuto su istanza di rimborso, al quale l’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio disconoscendo il diritto dell’azienda ad usufruire dell’agevolazione per le seguenti motivazioni:
1) Istanza presentata oltre il termine di 48 mesi dal versamento previsto a pena di decadenza dall’art. 38 D.P.R. 602/1973
2) l’impianto non rientra nel cd. II° conto energia ma nel III° conto energia, e pertanto non può fruire dell’agevolazione causa non cumulabilità del III° conto energia
Sul primo punto, l'Agenzia sostiene che l'istanza di rimborso è stata presentata in ritardo. L'azienda aveva presentato l'integrativa del Modello Unico entro la scadenza dei 48 mesi, mentre in un secondo momento, oltre i termini, aveva inoltrato all'Agenzia delle Entrate una richiesta con tutti dettagli per farle capire l'origine della richiesta di rimborso. In realtà, come già sancito anche in Cassazione, il credito esposto in dichiarazione costituisce valida istanza di rimborso, equivalente all'istanza di cui all'art. 38 del DPR 602/73. Infatti, la Cassazione nell'ottobre 2014 ha sancito che: “In tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente evidenzi nella dichiarazione, secondo le modalità stabilite dalla legge, un credito d'imposta, non occorre da parte sua alcun altro adempimento ai fini di ottenerne il rimborso, in quanto tale condotta costituisce già istanza di rimborso, che tiene luogo, a tutti gli effetti, di quella di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, essendo l'Amministrazione - edotta, con la dichiarazione, dei conteggi effettuati dal contribuente - posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria". La stessa sentenza qualifica l'istanza cartacea come "mero sollecito di pagamento in relazione all'istanza originariamente proposta in dichiarazione,.... o come reiterazione di quella".
Sul secondo punto, la premessa è che si tratta di un impianto fotovoltaico "Salva-Alcoa", quindi con fine lavori del solo impianto entro il 31/12/2010 e connessione alla rete entro il 30/06/2011, con convenzione GSE II° conto energia. Incredibilmente, l'Agenzia delle Entrate travisa tutti i passaggi della perizia del nostro Ingegnere e così, con un taglia e cuci, l'affermazione in perizia che “nel corso dell’anno 2011 la società ha terminato la realizzazione di un impianto fotovoltaico destinato produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile”, cui segue tutta la spiegazione del Salva-Alcoa e le relative date di riferimento per la fine dei lavori e la connessione alla rete, Per l'Agenzia diventa "Pertanto, è la stessa ricorrente che dichiara di aver costruito e messo in funzione l’impianto nel corso del 2011 e non nel 2010”. Per l'Agenzia la convenzione GSE II° conto energia, richiamata anche in perizia e prodotta come documento, non esiste, tanto da dichiarare che "Non vi sono, dunque, elementi che consentano di appurare con certezza che la società abbia terminato i lavori in tempo utile per poter usufruire della tariffa incentivante di cui al D.M. 19/02/2007".
Il ricorso è stato accolto in toto. Riprendendo la sentenza di Cassazione, i Giudici hanno ribadito che "Pertanto, l'istanza di rimborso presentata dalla ricorrente (credito esposto in dichiarazione) non può essere considerata intempestiva, come pretenderebbe parte resistente". Inoltre, "... vista la perizia allegata al ricorso, l'impianto fotovoltaico possiede i requisiti per godere dell'agevolazione in questione".
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