L’Ufficio di Vercelli contestava l'inserimento degli ammortamenti sostenendo che i riferimenti normativi si riferiscono esclusivamente a quei costi di produzione connessi direttamente con l’investimento eco-compatibile che l’imprenditore deve sopportare “in più” rispetto a quelli che avrebbe sopportato se avesse scelto un investimento standard...
Il Collegio di Vercelli dichiara che “non può che farsi espresso riferimento alla precedente sentenza n. ... pronunciata il .....2016 di questa Commissione Tributaria Provinciale ... che non può portare a risultati difformi nella loro valutazione giurisdizionale. Vengono pertanto espressamente richiamate le conclusioni ivi addotte e pienamente condivise…. Nella fattispecie in trattazione il costo dell’investimento, rilevante ai fini del beneficio della detassazione per gli investimenti ambientali, è stato correttamente computato con il c.d. “approccio incrementale”, criterio di cui è stata fatta corretta applicazione. La quantificazione operata dalla società recepisce, altresì, il condivisibile ed analitico contenuto della perizia asseverata predisposta dal tecnico incaricato... ed è da ritenersi conforme alla delibera della Regione Toscana n. 372 dell’11/05/2009 che, ai fini del calcolo dell’incentivo concesso, contempla anche le quote di ammortamento. Va, invero, osservato che gli ammortamenti sono da considerarsi per definizione quali costi operativi e che la normativa che regola la fattispecie in esame fa riferimento a tutti i costi operativi, senza porre alcuna limitazione. Le argomentazioni di parte ricorrente sul punto sono da considerarsi pienamente fondate”.
Scrivi commento