Contenzioso relativo all’’acquisto di 4 impianti fotovoltaici con totale cessione dell’energia.
L’Ufficio di Cuneo contesta la cumulabilità e “contesta nondimeno che gli investimenti dell'odierna appellante rientrino in quelli detassabili ai sensi delle disposizioni agevolative da ultimo richiamate”.
Il Collegio osserva “Sennonché, non vi è dubbio che un impianto di produzione energetica fotovoltaico risponde agli scopi per i quali è stata istituita la detassazione dal reddito degli investimenti ambientali, e cioè per la riduzione degli impatti delle attività di impresa sull'ambiente, dal momento che in questo caso l'energia viene prodotta senza il ricorso alle fonti tradizionali (combustibili fossili) e dunque senza alcuna emissioni inquinanti”.
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