L’Ufficio contesta l’inclusione degli ammortamenti tra i costi operativi, asserendo che "l’avviso di accertamento, trova fondamento nella corretta interpretazione delle disposizioni di legge e sulle regole contenute nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 226/2002... che riesce a fornire all’interprete gli strumenti operanti necessari alla corretta applicazione alla lettera della legge anche alla luce della normativa comunitaria... prese in considerazioni anche dal perito di parte, per cui è palesemente infondata l 'eccezione attorea secondo cui l'accertamento troverebbe fonte unicamente su una prassi amministrativa in contrasto con le disposizioni di legislative”.
Nella sentenza si legge anche che “l’Ufficio ha ritenuto di non considerare il costo del contratto di Interest Rate Swap” (cioè oneri finanziari)".
La Commissione invece osserva: “letti gli atti ed udite le parti in causa, il ricorso è fondato e merita accoglimento... pertanto gli ammortamenti vanno inclusi nei costi rilevanti ai fini di abbattere l’ammontare dei benefici prodotti dal funzionamento dell’impianto in termini di ricavi operativi. Vengono assorbite le altre eccezioni di parte ricorrente”.
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