In questo caso si tratta di un investimento in un impianto fotovoltaico con tariffa incentivante DM 06/08/2010 (III conto energia), in un contenzioso per silenzio rifiuto a istanza di rimborso.
L’Ufficio contestava “in via preliminare la non cumulabilità del terzo conto energia con l’agevolazione di cui all’art. 6 della L. n. 388/2000”.
La Commissione, “dopo attento esame della documentazione allegata e, quindi, allo stato degli atti, e, dopo l’audizione sia della parte ricorrente che della parte resistente, .. ritiene l’atto stesso degno di accoglimento…. Solo in tempi recenti, l’Amministrazione Finanziaria, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), ha fornito importanti chiarimenti circa: 1. La quantificazione dell’investimento…; 2. La cumulabilità della tariffa incentivante riconosciuta in base ai Conti Energia con l’Agevolazione… I chiarimenti forniti in merito, aggiunti alla Nota Informativa pubblicata dal MiSE il 18.06.2015 “a seguito di contatti con l’Agenzia delle Entrate” è stato chiarito una volta per tutte, in via ufficiale, che “pur essendo stato abrogato l’art. 6 in questione residua la possibilità di usufruire della detassazione per gli investimenti fatti prima dell’abrogazione delle relative disposizioni”, se rispettate alcune condizioni…. Per quanto suddetto, la Commissione, ritenuto che la società ricorrente ha agito nel rispetto delle norme vigenti in materia, accoglie il ricorso”.
Da notare come i Giudici basino le loro motivazioni in funzione di atti ufficiali e non note private o news prive di valore giuridico.
Scrivi commento