Per la Comm. Trib. Prov. di Milano “... come si legge nel ricorso stesso, la società fu coinvolta, come gli altri operatori del settore, nella situazione di incertezza che si era creata, medio tempore, circa la possibilità di cumulare le agevolazioni della c.d. “Tremonti Ambiente”, con altre agevolazioni del settore. A seguito della soluzione, per via normativa, di tale incertezza, la società recuperava le maggiori imposte versate e collegate alla suindicata agevolazione, presentando la dichiarazione integrativa “a favore” relativa al periodo 2012.. sia alla luce di quanto riportato nella citata circolare che a seguito di quanto evidenziato nel principio contabile OIC n. 29, appare corretto qualificare come “errore contabil”e la mancata esposizione in nota integrativa dell’investimento ambientale agevolabile … L’errore contabile ha infatti determinato una liquidazione d’imposta maggiore, rispetto al dovuto, e quindi è possibile presentare dichiarazione integrativa a favore, il prima possibile, evidenziando nel quadro RX mod. Unico le maggiori imposte versate. Configurato l’errore come “contabile” l’odierna ricorrente non ha fatto altro che seguire alla lettera le indicazioni fornite dalla stessa AdE nella più volte citata circolare 31/E del 2013, peraltro condivise dalla stessa Direzione Regionale del Veneto con risposta all’interpello del 19 marzo 2014, e che risulta evidente che la società ha riposto legittimo affidamento sulla correttezza della soluzione adottata…”
Scrivi commento