I Giudici della C.T.P. Treviso così decidono: “… Poiché la disciplina dei suddetti incentivi però rientra nella competenza del suddetto Ministero, spetta a tale autorità ogni valutazione in ordine all'attuazione della relativa normativa, anche per quanto concerne la sussistenza di eventuali limiti di cumulabilità, nonché riguardo la modalità di applicazione degli stessi. Ne consegue che non spetta all'Agenzia delle Entrate di pronunciarsi sul cumulo delle misure fiscali con le agevolazioni di natura non tributaria e di cui al cosiddetto conto energia…. Da quanto sovraesposto ritiene il Collegio, non essendovi una normativa che abbia disciplinato la questione della cumulabilità ed escluso la stessa per la "Tremonti Ambientale" e la tariffa incentivante di cui all'art. 6 L. 388/00 e stante il riconoscimento della stessa Agenzia delle Entrate che tale agevolazione non rientra nella propria competenza, il ricorso va accolto”
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