Come noto, la detassazione ambientale è stata abrogata con decorrenza 26/06/2012 dall’art. 23 comma 7 del D.L. 83/2012 , “fatti salvi i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto legge” .
Quindi, poiché l'abrogazione non è retroattiva, se i lavori di realizzazione dell'investimento sono iniziati prima dell’abrogazione della Tremonti ambientale, rientrano tra i procedimenti avviati in data anteriore e non ancora definiti alla data del 26 giugno 2012, di entrata in vigore del D.L. 83/2012, per i quali la detassazione ambientale continua ad applicarsi.
In tal senso, i Giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo hanno ritenuto che “Invero, nel caso de quo mentre risulta che gli impianti (nella fattispecie eolici) entrarono in esercizio il 14 dicembre 2012 e quindi in epoca successiva all’entrata in vigore del decreto legge n. 83/2012, non risulta, invece, in quale data siano stati definiti i relativi procedimenti. Mentre per l’Agenzia delle Entrate assume rilevanza la data di entrata in esercizio degli impianti, per le società ricorrenti “il procedimento” al quale fa riferimento l’art. 23 c. 7 e 11 si identifica nella pratica relativa all’istanza di rimborso, ex. art. 38 del D.P.R. n. 602/73, per cui essendo intervenuto il silenzio rifiuto a seguito del quale esse proposero i ricorsi, il relativo procedimento non sarebbe ancora definito. Tale interpretazione deve ritenersi condivisibile poiché la proposizione dei ricorsi de quibus avverso il silenzio rifiuto, formatosi sulle istanze di rimborso presentate il 15 aprile 2015, ha comportato che i relativi procedimenti per il riconoscimento del diritto al cumulo dei benefici non fossero ancora conclusi alla data del 26 giugno 2012 di entrata in vigore dell’art. 23 (c.7), che abrogando le precedenti disposizioni più favorevoli ne aveva, tuttavia, previsto l’applicabilità nella fase transitoria di cui al comma 11”.
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