La Direzione Provinciale di Prato contestava la dichiarazione integrativa tardiva, poiché “la società non ha commesso alcun errore contabile: molto più semplicemente, non ha usufruito di una agevolazione fiscale nell’anno in cui avrebbe potuto usufruirne… è evidente che in nessun modo possa ritenersi correggibile a mezzo della procedura speciale prevista dalla circolare 31 del 2013 l’effetto negativo dipendente dal mancato utilizzo, per scelta prudenziale e discrezionale della parte, di una agevolazione fiscale fruibile nell’anno 2010….”.
Per la Commissione invece “la ricorrente, al momento dell’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, non aveva contezza della quota di reddito di impresa agevolabile e, come ha dichiarato negli atti, non era in grado di sapere se la detassazione potesse spettare per carenza di chiare disposizioni applicative diramate dalle Autorità competenti. Al momento di redigere il bilancio al 31 dicembre 2011, quindi, la società non ha potuto correttamente determinare il carico di imposta gravante sul risultato di esercizio, per una erronea interpretazione di fatti, quale può essere considerata la mancata consapevolezza del contribuente che su di un determinato investimento possa o meno sussistere il diritto di una agevolazione fiscale. A giudizio di questa Commissione, la società è incorsa in un errore nella determinazione del bilancio al 31 dicembre 2011 e quindi aveva diritto di esperire la procedura correttiva secondo le disposizioni della Circolare 31/E 2013, come risulta abbia correttamente fatto. La Commissione non condivide la tesi dell’Agenzia, secondo la quale la società avrebbe commesso un mero errore dichiarativo nel modello Unico 2012, in quanto la diversa quantificazione delle imposte sul reddito incide direttamente sul risultato di bilancio civilistico e sull’ammontare degli utili eventualmente distribuibili agli azionisti o accantonabili a riserva, inficiandone la correttezza”
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