Una società aveva operato nella propria dichiarazione dei redditi una detassazione ambientale di importo apri a Euro 22.865.916, pur beneficiando della tariffa incentivante erogata dal GSE ai sensi del IV conto energia.
A seguito degli elementi emersi in sede di verifica, l'Agenzia delle Entrate provvedeva nel maggio 2014 ad emettere Processo Verbale di Constatazione, rideterminando il valore dell'impianto fotovoltaico da Euro 36.056.127 a Euro 25.679.862, e segnalava al MiSE e al GSE che l'azienda aveva a questo punto fruito di un beneficio maggiore del 20% dell'impianto così come rideterminato.
Con lettera del 15 dicembre 2014 il GSE comunicava alla Società l'avvio di un procedimento di verifica documentale,
La Contribuente aderiva al processo verbale di constatazione provvedendo quindi a presentare dichiarazione integrativa a sfavore riducendo l'entità della detassazione.
Il GSE prendeva quindi atto che il risparmio d’imposta relativo alla detassazione riconosciuta e recepita dal Contribuente in dichiarazione non eccedeva il limite del 20% in termini di risparmio d’imposta rispetto al valore rideterminato dell’impianto fotovoltaico e quindi provvedeva a concludere la verifica in data 16/05/2016 con esito positivo ravvisando che non erano emerse altre violazioni o irregolarità.
Nel Provvedimento GSE del 16 maggio 2016 si legge: "... gli impianti in oggetto ricadono nell'ambito di applicazione del D.M. 5 maggio 2011 (di seguito, per brevità, Decreto)... Con nota del 20 novembre 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico... ha trasmesso al GSE copia della segnalazione nei confronti di.... S.r.l. alla quale è allegato il Processo Verbale di Constatazione dell'Agenzia delle Entrate... nella predetta segnalazione viene rappresentato che la società in oggetto ha indicato la variazione in diminuzione del reddito imponibile, ai sensi dell'art. 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (cd. Tremonti Ambiente). Più in particolare, con riferimento all'anno di imposta 2011, "si segnala che contrariamente a quanto chiarito con l'art. 19 del D.M. 5/7/2012, in merito alla cumulabilità della tariffa incentivante col beneficio fiscale per gli investimenti ambientali limitatamente agli impianti fotovoltaici operanti ai sensi del II conto energia, la società in oggetto ha evidenziato in dichiarazione la variazione in diminuzione del reddito imponibile di cui all'art. 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pur beneficiando della tariffa incentivante per gli impianti fotovoltaici installati nel comune di... e entrati in funzione ai sensi del IV conto energia... si evidenzia il beneficio fiscale di € 6.288.126,90 pari al 27,5% della variazione in diminuzione di € 22.865.916 (risparmio fiscale teorico corrispondente all'aliquota IRES attualmente in vigore), operata nel Modello unico 2012, è superiore al 20% del costo per l'investimento per gli impianti fotovoltaici, rideterminato in € 25.679.862 a seguito degli elementi emersi nel corso della verifica.... Il GSE è tenuto a svolgere i dovuti accertamenti di carattere amministrativo... e il conseguente recupero degli incentivi eventualmente indebitamente percepiti... il GSE , con lettera del febbraio 2016, ha richiesto all'Agenzia delle Entrate... "di fornire alla scrivente un riscontro in merito alle dichiarazioni rese dalla Società, al fine di concludere il procedimento di verifica in oggetto volto ad accertare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi pubblici"... L'Agenzia delle Entrate... non ha fornito elementi per nuove e diverse valutazioni in ordine alla ricostruzione contabile e tributaria effettuata dalla Società mediante la predetta nota del maggio 2015, dovendosi pertanto desumere che non siano state rilevate, allo stato, difformità in materia di cumulabilità degli incentivi, di cui all'art. 5 del Decreto. Tutto ciò premesso, il Gestore dei Servizi energetici - G.S.E. S.p.A. comunica che l'attività di verifica in oggetto si è conclusa con esito positivo, non essendo emerse, allo stato, altre violazioni o irregolarità".
Ma allora il problema della cumulabilità del 3° e 4° conto energia esiste o no?
Oppure se aderisci al PVC del Fisco allora sei esente?
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