L'Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno aveva disconosciuto la Tremonti ambientale per un impianto fotovoltaico in quanto riteneva che tale investimento non riduceva i danni ambientali e, peraltro, che la produzione e la vendita di energia elettrica non rientrava nell'oggetto sociale.
La Commissione Tributaria Provinciale nel luglio 2011, accogliendo il ricorso del contribuente, ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate, nel disconoscere la detassazione in questione, era entrata nel merito della idoneità degli investimenti dal punto di vista ambientale, in violazione del disposto dell'art. 6, comma 17, della legge n. 388/2000, che demanda al Ministero delle Attività Produttive ed al Ministero dell'Ambiente il "potere" di controllo sugli investimenti agevolabili.
L'Ufficio ha quindi proposto appello avverso la sentenza della CTP, rilevando che sono detassati soltanto i costi di investimento supplementari, necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale e che gli impianti fotovoltaici lo Stato aveva già previsto una forma di agevolazione con l'emanazione del decreto legislativo numero 387/2003, che aveva introdotto una tariffa incentivante di cui possono godere le imprese produttrici di energia solare per un periodo di 20 anni, in ragione dell'energia prodotta annualmente impianto. Ma, secondo l'Ufficio, "nel caso di specie non si configurava la situazione descritta dalla norma, poiché l'investimento fotovoltaico, pur genericamente finalizzato a tutelare l'ambiente, non consentiva di prevenire, ridurre e riparare direttamente i danni ambientali causati dall'impresa nello svolgimento della sua attività tipica, atteso che l'attività primaria svolta dalla società appellata consisteva nel "commercio di gas mediante condotte" e solo a far data dall'11 marzo 2008 aveva iniziato a svolgere, in via secondaria, anche l'attività di produzione di energia elettrica".
Per la CTR, correttamente i giudici di primo grado hanno ritenuto l'incompetenza dell'Agenzia ad esprimersi sulla idoneità ambientale di un investimento. Su questo tema vi è la competenza del Ministero delle Attività Produttive, di concerto con quello dell'Ambiente, stante il disposto dell'art. 6 co. 17 della L 388/2000. E proprio per tale ragione la normativa impone tassativamente l'intervento nell'iter autorizzativo del suddetto del suddetto Ministero, cui deve essere inviata dal contribuente la relazione tecnica attestante l'intervenuto investimento; se il Ministero nulla eccepisce, l'investimento è idoneo, di talchè all'Ufficio residua il solo controllo dei parametri contabili riguardanti l'importo detassabile.
A ciò va aggiunto che il Ministero dello Sviluppo Economico, con proprio D.M. del 5/07/12, ha confermato la tesi suddetta in ordine al riconoscimento della idoneità dell'investimento ambientale in un impianto fotovoltaico, al cui controllo è deputato esclusivamente lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente.
Inoltre, come pure osservato come pure osservato dai giudici di prime cure, l'attività di impresa svolta dalla società appellata ha nel proprio oggetto sociale, a far data dall'11 marzo 2008, anche la produzione di energia elettrica, sicchè non è condivisibile la distinzione che l'Ufficio appellante fa tra attività primaria ed attività secondaria, per la quale non spetterebbe il beneficio fiscale in questione; tale distinzione, infatti, appare arbitraria siccome non scritta nella legge, atteso che l'art. 6 commi da 13 a 19, della legge n. 388/2000 ha introdotto una generale agevolazione fiscale finalizzata ad incentivare le piccole e medie imprese che realizzano investimenti "ambientali" e che la realizzazione di un impianto fotovoltaico rientra sicuramente di per se stesso nel novero degli investimenti ambientali preventivi, in quanto consente di ridurre le emissioni di CO2 rispetto all'uso di energia tradizionale; nessun'altro requisito o condizione è richiesta dalla norma di legge.
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