Secondo l'Agenzia delle Entrate di Genova, le ragioni di incertezza sull'applicabulità del benefici non valevano a sanare l'omissione in sede di dichiarazione dei redditi, per cui solo per ragioni soggettive, prive di ogni valenza ai fini tributari, la società aveva deciso di non usufruire all'epoca del beneficio; nè poteva ammettersi che dichiarazioni rese in base a precise scelte, apparse molto tempo dopo sfavorevoli all'interessato, potessero essere infirmate od integrate da valutazioni ex post risultate maggiormente vantaggiose.
Secondo invece la Commissione Tributaria Provinciale di Genova, “..che esistessero sia all’epoca dell’emanazione della L. 388/2000 che nei tempi successivi oggettive incertezze interpretative sulla sua applicabilità e in particolare sulla cumulabilità degli incentivi ivi previsti con altri benefici, tali da aver originato un vivo dibattito in seno agli operatori economici, può dirsi comprovato al di là di ogni ragionevole dubbio dalle risposte dell’A.F., non del tutto chiarificatrici, rese in esito ad interpelli presentati in varie Regioni italiane., come risulta dalla documentazione in atti prodotta dalla ricorrente. Non si vede, quindi, ove la normativa fosse chiara e di facile e univoca interpretazione, perché mai il Ministero dello Sviluppo Economico prima e la stessa Agenzia delle entrate poi avessero ritenuto necessario intervenire vuoi con una norma ad hoc vuoi con disposizioni volte a consentire ai contribuenti rimasti inerti di fruire in tempi successivi di quanto non avevano potuto ottenere all’epoca. Non è quindi condivisibile il rilievo dell’Ufficio che ha ascritto a mere scelte soggettive della ricorrente la mancata richiesta all’epoca del beneficio in oggi richiesto; essendo invece emersa la reale difficoltà interpretativa esistente anche ai massimi vertici istituzionali che aveva impedito di fruirne”.
La sentenza infine conclude “Quel che importa è che l’investimento sia stato effettuato nel periodo di riferimento e che da detto investimento sia scomputabile il valore della “componente ambientale” ammissibile in deduzione del reddito d’impresa”.
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