Si tratta di un contenzioso sulla Tremonti ambientale per un impianto di selezione di materiale proveniente da spazzamento stradale e di una pala gommata, in cui l’Agenzia asseriva che l’azienda avrebbe dovuto tener conto, nel quantificare il costo dell’investimento ambientale, anche dei vantaggi economici conseguenti al conferimento, sul mercato, degli inerti provenienti dallo spazzamento stradale. I giudici della C.T.R. ribadiscono e fanno propria la sentenza della C.T.P. Bergamo sul presupposto che “la legge 388/2000 non condiziona in alcun modo l’incombenza di indicare i vantaggi annui in termini di risparmi e di decurtare il valore di tali vantaggi dall’importo da agevolare. Anche la Commissione Europea ha stabilito che i costi da agevolare vanno calcolati senza tener conto di vantaggi operativi, risparmi sui costi o produzioni accessorie aggiuntive e senza tener conto dei costi operativi generati nel periodo di investimento”
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