Nota informativa MISE del 18 giugno 2015

Cumulabilità della tariffa fotovoltaica incentivante con la Tremonti ambientale

 

A seguito delle richieste di chiarimenti formulate da operatori del settore delle fonti rinnovabili, il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che (come del resto da noi asserito da sempre, supportati però già da documentazione, chiarimenti, ecc.): 

  • l’operazione è ancora fattibile poiché l’abrogazione del DL 83/2012 non chiude definitivamente i giochi, ma li chiude solo per gli impianti entrati in esercizio dalla data di entrata in vigore dell’art. 23, comma 7, del DL 83/2012 , cioè dal 26 giugno 2012 (e non che l’operazione non era più fattibile perché abrogata dal DL 83/2012 come qualcuno si ostinava a sostenere)
  • Il limite di cumulabilità del 20% è da intendersi sull'intero costo imputabile all'investimento come iscritto in bilancio e non al solo sovraccosto ambientaleIn pratica, il limite del 20% è da intendersi come massimo beneficio fiscale Ires/Irpef, e non che la detassazione (sovraccosto) non può essere superiore al 20% dell'investimento come qualcuno si ostinava a sostenere. Per fare un esempio su una società di capitali, se l’investimento è 1000 ed il sovraccosto 600, il beneficio Ires non può superare 200 (cioè 20% di 1.000); nell'esempio avremo un beneficio di 165 (27,50% di 600) che quindi rientra nei limiti di cumulabilità. 

Tali impostazioni erano già chiare in base alla normativa, circolari, interpelli, sentenze, ma evidentemente non lo erano per tutti. Del resto, come rilevabile nella Sentenza CTP Perugia del settembre 2014, "appare evidente che per verificare la spettanza del beneficio richiesto occorre dapprima determinare il valore dell’investimento e poi stabilire quanto di questo sia stato finanziato con incentivi pubblici, che nella fattispecie consistono evidentemente nel risparmio d’imposta (v. anche circolare 22/E 2010 dell’Agenzia delle Entrate). Sotto tale profilo, la metodica seguita, ed illustrate nella perizia giurata (del nostro ingegnere), mai contestata nella sua logicità e correttezza intrinseca, appare corretta e condivisibile”… “applicando criteri tecnici del tutto pertinenti, la perizia ha calcolato il costo dell’investimento ambientale ... ed il beneficio fiscale massimo ottenibile calcolato come minore Ires dovuta sul costo dell’investimento ambientale agevolabile.... cosicchè il beneficio fiscale goduto secondo il conto energia rimane entro l’importo ammissibile di € ....... In questo modo risulta rispettata l’esigenza di non duplicare oltre il consentito i benefici pubblici connessi con l’investimento.” 

 

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Commenti: 4
  • #1

    Alessandro (venerdì, 08 gennaio 2016 14:31)

    Buongiorno, concordo ma il Mise non dice assolutamente quello

  • #2

    Roberto (venerdì, 08 gennaio 2016 15:59)

    Cioè?

  • #3

    Alessandro (sabato, 09 gennaio 2016 15:02)

    Mi si é troncato il messaggio. Concordo che per il 20% si tratti del beneficio fiscale tuttavia il comunicato del mise non parla di questo; afferma escluivamente che il 20% sia daintendersi sul costo imputabile all'investimento e non al solo sovraccosto nulla affermando se il limite del 20% sia relativo all'imponibile ovvero sull'agevolazione effettivamente fruita.
    Che il 20% sia da intendersi sul beneficio fiscale bisogna fare riferimento alla risoluzione AdE 20/E del 27 gennaio 2009.

  • #4

    Roberto (lunedì, 11 gennaio 2016 10:46)

    Certo, difatti in evidenza c'è esattamente quello. Il commento che segue spiega poi nello specifico come funziona il limite di cumulabilità.