L'Agenzia delle Entrate sosteneva che in base alla normativa interna tutt’ora vigente, bisogna conto dei vantaggi/costi operativi per un periodo di cinque anni. La CTP osserva che “l’impostazione seguita nell’avviso di accertamento trova supporto nella risoluzione n. 226 dell’11 luglio 2002, ove l’Agenzia ha sostenuto la tesi che per la determinazione della quota di reddito da agevolare, ai sensi della legge sopra richiamata, occorrerebbe seguire l’impostazione della “Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente” n. 2001/C37/03. Ebbene, ....l’art. 23 del regolamento CE n. 800/2008 della Commissione, al comma 1 dichiara che “... I costi ammissibili debbono essere calcolati senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi”. In conseguenza a ciò, con applicazione al caso di specie, si ritiene prevalente la disposizione comunitaria che impone di tener conto dei costi ammissibili senza scomputare i vantaggi economici derivanti dai primi cinque anni di vita dell’investimento ambientale”.
La sentenza è stata poi confermata in Commissione Tributaria Regionale (vedi Per la CTR Veneto si applica il Reg. CE 800/2008)
Scrivi commento